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Ordinanza — n. 34237/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as it lacks logical correlation to the lower court's legal assessment.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34237/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because it failed to logically correlate with the reasoning of the lower surveillance court. The appellant argued against the extension of detention, but the court found the lower court had thoroughly verified the risk of reconnection with organized crime based on the appellant's leadership role and prior evasion. Consequently, the court ruled that the appellant's objections were merely a rejection of a sound argumentative path without merit.

Regesto Legislator

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Art. 41-bis Ord. pen.; Art. 366 c.p.p.: An appeal against a surveillance court order extending detention is inadmissible if it does not adequately correlate with the legal and factual reasoning of the lower court, particularly when the lower court has comprehensively verified the risk of reconnection with organized crime and social danger.

Parole chiave

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organized crime risk detention extension surveillance court appeal inadmissibility logical correlation social danger assessment Cassa delle ammende proroga della carcerazione di sicurezza

Disposizioni normative citate

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Art. 41-bis Ord. pen.
94 del 2009, al Tribunale di sorveglianza in sede di proroga del regime di detenzione di cui all'art. 41-bis Ord. pen. (v.
Art. 366 c.p.p.
Legge n. 94 del 2009

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 18434 del 23/04/2021, Mulè
al riguardo, tra le molte, Sez. 1, n. 18434 del 23/04/2021, Mulè, Rv.
Sez. 7, n. 19290 del 10/03/2016, Giuliano
Sez. 7, n. 19290 del 10/03/2016, Giuliano, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MIGNACCA CALOGERO CARMELO nato a CASTELL'UMBERTO il 22/08/1972 avverso l'ordinanza del 01/12/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CENTOFANTI; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; esaminato il ricorso; Ritenuto che esso non risulta adeguatamente correlato alla logica e ponderata valutazione dell'ordinanza impugnata, che - nell'esercizio del controllo di legalità spettante, anche a seguito delle modifiche introdotte dalla legge n. 94 del 2009, al Tribunale di sorveglianza in sede di proroga del regime di detenzione di cui all'art. 41-bis Ord. pen. (v. al riguardo, tra le molte, Sez. 1, n. 18434 del 23/04/2021, Mulè, Rv. 281361-01;

Sez. 7, n. 19290 del 10/03/2016, Giuliano, Rv. 267248-01) - ha compiutamente verificato, sulla base delle circostanze di fatto indicate nel provvedimento, la capacità del soggetto di mantenere collegamenti con la criminalità organizzata (specialmente in rapporto al ruolo di vertice dal ricorrente ricoperto nel sodalizio di appartenenza, alla pregressa prolungata latitanza, alla perdurante attività del sodalizio stesso), la sua conseguente pericolosità sociale e il collegamento funzionale tra le prescrizioni imposte e la tutela delle connesse esigenze di ordine e sicurezza pubblica; che l'ordinanza impugnata è dunque perfettamente aderente al dato normativo, mentre le censure del ricorrente si limitano alla mera confutazione di un percorso argomentativo niente affatto mancante o meramente apparente;

Rilevato che il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così de