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Ordinanza — n. 34235/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 34235/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34235/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SEYE AMETH nato il 20/10/1989 avverso l'ordinanza del 21/11/2022 del TRIBUNALE di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CENTOFANTI; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; esaminato il ricorso; letta la memoria difensiva; Ritenuto che il ricorso è manifestamente infondato, perché inerente al tema della unicità di disegno criminoso, esclusa dal giudice dell'esecuzione alla stregua di valutazione logica e aderente al dato normative; che tale valutazione è infatti saldamente ancorata al rilievo della distanza temporale tra le condotte delittuose in pretesa continuazione, ennesime manifestazioni di radicata tendenza a delinquere, facente sulla identità di indole dei reati e tale da rendere implausibile l'esistenza, nella specie,, di un'anticipata e unitaria deliberazione; che, a confutazione, il ricorrente sviluppa assertive argomentazioni prive di adeguata valenza censoria;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 34235/2023 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SEYE AMETH nato il 20/10/1989 avverso l'ordinanza del 21/11/2022 del TRIBUNALE di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CENTOFANTI; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; esaminato il ricorso; letta la memoria difensiva; Ritenuto che il ricorso è manifestamente infondato, perché inerente al tema della unicità di disegno criminoso, esclusa dal giudice dell'esecuzione alla stregua di valutazione logica e aderente al dato normative; che tale valutazione è infatti saldamente ancorata al rilievo della distanza temporale tra le condotte delittuose in pretesa continuazione, ennesime manifestazioni di radicata tendenza a delinquere, facente sulla identità di indole dei reati e tale da rendere implausibile l'esistenza, nella specie,, di un'anticipata e unitaria deliberazione; che, a confutazione, il ricorrente sviluppa assertive argomentazioni prive di adeguata valenza censoria;

Parole chiave

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criminalità persistente pentito reiterazione di reati penali ritardo ingiustificato dell'azione penale sanzioni penali delitto
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SEYE AMETH nato il 20/10/1989 avverso l'ordinanza del 21/11/2022 del TRIBUNALE di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CENTOFANTI; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; esaminato il ricorso; letta la memoria difensiva; Ritenuto che il ricorso è manifestamente infondato, perché inerente al tema della unicità di disegno criminoso, esclusa dal giudice dell'esecuzione alla stregua di valutazione logica e aderente al dato normative; che tale valutazione è infatti saldamente ancorata al rilievo della distanza temporale tra le condotte delittuose in pretesa continuazione, ennesime manifestazioni di radicata tendenza a delinquere, facente sulla identità di indole dei reati e tale da rendere implausibile l'esistenza, nella specie,, di un'anticipata e unitaria deliberazione; che, a confutazione, il ricorrente sviluppa assertive argomentazioni prive di adeguata valenza censoria;

Rilevato che il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i