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Ordinanza — n. 34233/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 34233/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34233/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BRONZOLLINO GRAZIANO nato a BOLOGNA il 28/02/1980 avverso la sentenza del 07/12/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CENTOFANTI; Visti gli atti e la sentenza impugnata, affermativa della penale responsabilità per il reato di cui all'art. 73 d.lgs. n. 159 deI2011; esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che il primo motivo deduce, senza alcun fondamento giuridico, la tacita abrogazione, o in subordine l'incostituzionalità, della norma incriminatrice, l'una esclusa dalla giurisprudenza pacifica di questa Corte e l'altra esclusa, da ultimo, da Corte cost. n. 211 del 2022; che i successivi motivi, che promiscuamente deducono violazione di legge e vizio di motivazione, congiuntamente esaminabili, sono privi di specificità e concludenza censoria, perché meramente riproduttivi di profili di doglianza, sull'offensività della condotta rispetto alle previsioni di cui all'art. 131-bis cod. pen. e sulle attenuanti generiche, già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudice di merito;

Regesto Legislator

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art. 131-bis cod. pen; Ordinanza — n. 34233/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 73 d.lgs. n. 159 deI2011; esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che il primo motivo deduce, senza alcun fondamento giuridico, la tacita abrogazione, o in subordine l'incostituzionalità, della norma incriminatrice, l'una esclusa dalla giurisprudenza pacifica di questa Corte e l'altra esclusa, da ultimo, da Corte cost. n. 211 del 2022; che i successivi motivi, che promiscuamente deducono violazione di legge e vizio di motivazione, congiuntamente esaminabili, sono privi di specificità e concludenza censoria, perché meramente riproduttivi di profili di doglianza, sull'offensività della condotta rispetto alle previsioni di cui all'art. 131-bis cod. pen. e sulle attenuanti generiche, già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudice di merito;

Parole chiave

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attenuazione della pena abbandono del procedimento penale motivi di cassazione revisione della sentenza penale riduzione della multa sanzione sostitutiva

Disposizioni normative citate

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art. 131-bis cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BRONZOLLINO GRAZIANO nato a BOLOGNA il 28/02/1980 avverso la sentenza del 07/12/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CENTOFANTI; Visti gli atti e la sentenza impugnata, affermativa della penale responsabilità per il reato di cui all'art. 73 d.lgs. n. 159 deI2011; esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che il primo motivo deduce, senza alcun fondamento giuridico, la tacita abrogazione, o in subordine l'incostituzionalità, della norma incriminatrice, l'una esclusa dalla giurisprudenza pacifica di questa Corte e l'altra esclusa, da ultimo, da Corte cost. n. 211 del 2022; che i successivi motivi, che promiscuamente deducono violazione di legge e vizio di motivazione, congiuntamente esaminabili, sono privi di specificità e concludenza censoria, perché meramente riproduttivi di profili di doglianza, sull'offensività della condotta rispetto alle previsioni di cui all'art. 131-bis cod. pen. e sulle attenuanti generiche, già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudice di merito;

Rilevato che il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile, con la condanna del yi ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna r4f ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i