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Ordinanza — n. 34232/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 34232/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34232/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BRIA FRANCO nato a CORIGLIANO CALABRO il 19/11/1957 avverso la sentenza del 22/11/2022 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CENTOFANTI; Visti gli atti e la sentenza impugnata, affermativa della penale responsabilità per il reato di cui all'art. 4, secondo comma, legge n. 110 del 1975; esaminati í motivi di ricorso; Ritenuto che il primo e il secondo motivo sono articolati in fatto, mentre la declaratoria di penale responsabilità dell'imputato poggia su un compendio probatorio ineccepibilmente valutato, così come adeguatamente argomentato appare il rilievo giudiziale di non particolare tenuità del fatto; che, quanto al terzo motivo, la prescrizione del reato, tenuto conto delle sospensioni rilevanti ex art. 159 cod. pen., è! maturata solo dopo la pronuncia della sentenza di appello; la mancata valida instaurazione del rapporto processuale in questa sede ne impedisce la rilevazione;

Regesto Legislator

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art. 159 cod. pen; Ordinanza — n. 34232/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 4, secondo comma, legge n. 110 del 1975; esaminati í motivi di ricorso; Ritenuto che il primo e il secondo motivo sono articolati in fatto, mentre la declaratoria di penale responsabilità dell'imputato poggia su un compendio probatorio ineccepibilmente valutato, così come adeguatamente argomentato appare il rilievo giudiziale di non particolare tenuità del fatto; che, quanto al terzo motivo, la prescrizione del reato, tenuto conto delle sospensioni rilevanti ex art. 159 cod. pen., è! maturata solo dopo la pronuncia della sentenza di appello; la mancata valida instaurazione del rapporto processuale in questa sede ne impedisce la rilevazione;

Parole chiave

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motivi di cassazione estensione della procedura restituzione del termine esaurimento delle istanze intervenuta prescrizione condono delle spese procedurali

Disposizioni normative citate

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art. 159 cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BRIA FRANCO nato a CORIGLIANO CALABRO il 19/11/1957 avverso la sentenza del 22/11/2022 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CENTOFANTI; Visti gli atti e la sentenza impugnata, affermativa della penale responsabilità per il reato di cui all'art. 4, secondo comma, legge n. 110 del 1975; esaminati í motivi di ricorso; Ritenuto che il primo e il secondo motivo sono articolati in fatto, mentre la declaratoria di penale responsabilità dell'imputato poggia su un compendio probatorio ineccepibilmente valutato, così come adeguatamente argomentato appare il rilievo giudiziale di non particolare tenuità del fatto; che, quanto al terzo motivo, la prescrizione del reato, tenuto conto delle sospensioni rilevanti ex art. 159 cod. pen., è! maturata solo dopo la pronuncia della sentenza di appello; la mancata valida instaurazione del rapporto processuale in questa sede ne impedisce la rilevazione;

Rilevato che il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il