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Ordinanza — n. 34231/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 34231/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34231/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PRESTI ROBERTO nato a PALERMO il 25/01/1995 avverso la sentenza del 16/11/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CENTOFANTI; Visti gli atti e la sentenza impugnata, affermativa della penale responsabilità per il reato di cui all'art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159 deI2011; esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che essi, che promiscuamente deducono violazione di legge e vizio di motivazione, congiuntamente esaminabili, sono privi di specificità e concludenza censoria, perché meramente riproduttivi di profili di doglianza, sull'esistenza dell'elemento oggettivo e soggettivo del reato, sulla recidiva e sul giudizio di bilanciamento delle circostanze, già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito; Rilevato che il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile, con la condanna delPS ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 34231/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 75, comma 2, d.lgs. n. 159 deI2011; esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che essi, che promiscuamente deducono violazione di legge e vizio di motivazione, congiuntamente esaminabili, sono privi di specificità e concludenza censoria, perché meramente riproduttivi di profili di doglianza, sull'esistenza dell'elemento oggettivo e soggettivo del reato, sulla recidiva e sul giudizio di bilanciamento delle circostanze, già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito; Rilevato che il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile, con la condanna delPS ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;

Parole chiave

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recidiva nell'infrazione condono delle spese procedurali motivazione inadeguata delle censure costituzionali procedura di revisione penale censure procedurali prova del beneficio dell’assistenza giudiziaria
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PRESTI ROBERTO nato a PALERMO il 25/01/1995 avverso la sentenza del 16/11/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CENTOFANTI; Visti gli atti e la sentenza impugnata, affermativa della penale responsabilità per il reato di cui all'art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159 deI2011; esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che essi, che promiscuamente deducono violazione di legge e vizio di motivazione, congiuntamente esaminabili, sono privi di specificità e concludenza censoria, perché meramente riproduttivi di profili di doglianza, sull'esistenza dell'elemento oggettivo e soggettivo del reato, sulla recidiva e sul giudizio di bilanciamento delle circostanze, già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito; Rilevato che il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile, con la condanna delPS ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna Ì4ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25/05/