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Ordinanza — n. 34230/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 34230/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34230/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PRIOLO SALVATORE nato a PALERMO il 05/05/1979 avverso la sentenza del 09/11/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CENTOFANTI; Visti gli atti e la sentenza impugnata, affermativa della penale responsabilità per il reato di cui all'art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159 deI2011; esaminato il ricorso; Ritenuto che esso, che promiscuamente deduce violazione di legge e vizio di motivazione, è privo di specificità e concludenza censoria, perché meramente riproduttivo di profili di doglianza, sull'adeguatezza del compendio probatorio, sull'esistenza dell'elemento psicologico del reato e sulla non particolare tenuità del fatto, già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito; Rilevato che il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile, con la condanna del jè ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 34230/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 75, comma 2, d.lgs. n. 159 deI2011; esaminato il ricorso; Ritenuto che esso, che promiscuamente deduce violazione di legge e vizio di motivazione, è privo di specificità e concludenza censoria, perché meramente riproduttivo di profili di doglianza, sull'adeguatezza del compendio probatorio, sull'esistenza dell'elemento psicologico del reato e sulla non particolare tenuità del fatto, già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito; Rilevato che il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile, con la condanna del jè ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;

Parole chiave

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furto di minore entità atti sessuali con fanciulli incasso dei contributi alimentari furto aggravato sottrazione di minorenne reati contro la famiglia
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PRIOLO SALVATORE nato a PALERMO il 05/05/1979 avverso la sentenza del 09/11/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CENTOFANTI; Visti gli atti e la sentenza impugnata, affermativa della penale responsabilità per il reato di cui all'art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159 deI2011; esaminato il ricorso; Ritenuto che esso, che promiscuamente deduce violazione di legge e vizio di motivazione, è privo di specificità e concludenza censoria, perché meramente riproduttivo di profili di doglianza, sull'adeguatezza del compendio probatorio, sull'esistenza dell'elemento psicologico del reato e sulla non particolare tenuità del fatto, già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito; Rilevato che il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile, con la condanna del jè ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 2