Ordinanza — n. 34230/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PRIOLO SALVATORE nato a PALERMO il 05/05/1979 avverso la sentenza del 09/11/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CENTOFANTI; Visti gli atti e la sentenza impugnata, affermativa della penale responsabilità per il reato di cui all'art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159 deI2011; esaminato il ricorso; Ritenuto che esso, che promiscuamente deduce violazione di legge e vizio di motivazione, è privo di specificità e concludenza censoria, perché meramente riproduttivo di profili di doglianza, sull'adeguatezza del compendio probatorio, sull'esistenza dell'elemento psicologico del reato e sulla non particolare tenuità del fatto, già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito; Rilevato che il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile, con la condanna del jè ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 34230/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 75, comma 2, d.lgs. n. 159 deI2011; esaminato il ricorso; Ritenuto che esso, che promiscuamente deduce violazione di legge e vizio di motivazione, è privo di specificità e concludenza censoria, perché meramente riproduttivo di profili di doglianza, sull'adeguatezza del compendio probatorio, sull'esistenza dell'elemento psicologico del reato e sulla non particolare tenuità del fatto, già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito; Rilevato che il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile, con la condanna del jè ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PRIOLO SALVATORE nato a PALERMO il 05/05/1979 avverso la sentenza del 09/11/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CENTOFANTI; Visti gli atti e la sentenza impugnata, affermativa della penale responsabilità per il reato di cui all'art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159 deI2011; esaminato il ricorso; Ritenuto che esso, che promiscuamente deduce violazione di legge e vizio di motivazione, è privo di specificità e concludenza censoria, perché meramente riproduttivo di profili di doglianza, sull'adeguatezza del compendio probatorio, sull'esistenza dell'elemento psicologico del reato e sulla non particolare tenuità del fatto, già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito; Rilevato che il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile, con la condanna del jè ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 2