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Ordinanza — n. 34229/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against detention measures as it exceeds legitimate review scope.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34229/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible regarding the refusal of alternative detention measures. The appellant argued for a review of the surveillance judge's discretion, but the court found the grounds inappropriate for a legitimacy review. The decision rests on the principle that the law grants the surveillance judiciary broad discretion, which was sufficiently motivated by the lack of critical revision by the convict and the existence of an internal treatment plan.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.s.; Art. 601 c.p.s.: The court's decision on alternative detention measures is subject to limited review, and appeals challenging the exercise of statutory discretion are inadmissible unless the decision lacks adequate motivation regarding the convict's critical revision and treatment plan.

Parole chiave

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alternative detention measures surveillance judiciary discretion legitimacy review scope internal treatment plan inadmissible appeal grounds misura sostitutiva della detenzione controllo periodico della detenzione attitudine all'integrazione

Disposizioni normative citate

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Art. 600 c.p.s.
Art. 601 c.p.s.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ASLANYAN TOLIK nato il 02/07/1971 avverso l'ordinanza del 07/12/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CENTOFANTI; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; esaminato il ricorso; Ritenuto che esso svolge, con riferimento alla mancata concessione delle misure alternative alla detenzione, ragioni non consentite in sede di legittimità, perché volte a censurare l'esercizio della discrezionalità che la legge, in materia, attribuisce alla magistratura di sorveglianza, dalla decisione impugnata adeguatamente motivato con appropriati ed esaurienti riferimenti alla mancata revisione critica da parte del condannato e all'esistenza di un piano di trattamento solo intramurale; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25