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Ordinanza — n. 34228/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 34228/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34228/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: APREA LUIGI nato a NAPOLI il 31/12/1991 APREA VINCENZO nato a NAPOLI il 06/07/1995 APREA GIOVANNI nato a NAPOLI il 17/02/1997 avverso la sentenza del 22/09/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CENTOFANTI; Visti gli atti e la sentenza impugnata, affermativa della penale responsabilità degli imputati per i reati di porto e detenzione di arma comune da sparo, aggravati ex art. 416-bis.1 cod. pen.; esaminati i ricorsi; Ritenuto che essi, riguardanti la 'determinazione del trattamento sanzíonatorio, sono manifestamente infondati; che la Corte territoriale si è infatti attestata ben oltre il minimo edittale ma ha dato puntuale conto, come in tali casi necessario (Sez. 3, n. 10095 del 10/01/2013, Monterosso, Rv. 255153), degli indici di comrnisurazione di cui all'art. 133 cod. pen., richiamando la gravità oggettiva della condottA'elevato grado di colpevolezza; indici non illogicamente apprezzati;

Regesto Legislator

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art. 133 cod. pen; Ordinanza — n. 34228/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 416-bis.1 cod. pen.; esaminati i ricorsi; Ritenuto che essi, riguardanti la 'determinazione del trattamento sanzíonatorio, sono manifestamente infondati; che la Corte territoriale si è infatti attestata ben oltre il minimo edittale ma ha dato puntuale conto, come in tali casi necessario (Sez. 3, n. 10095 del 10/01/2013, Monterosso, Rv. 255153), degli indici di comrnisurazione di cui all'art. 133 cod. pen., richiamando la gravità oggettiva della condottA'elevato grado di colpevolezza; indici non illogicamente apprezzati;

Parole chiave

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pena minima gravità della pena attenuazione della pena pena sproporzionata sanzione penale modalità di calcolo dell'ammenda

Disposizioni normative citate

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art. 133 cod. pen
255153), degli indici di comrnisurazione di cui all'art. 133 cod. pen., richiamando la gravità oggettiva della condottA'elevato grado di colpevolezza; indici non illogicamente apprezzati;
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: APREA LUIGI nato a NAPOLI il 31/12/1991 APREA VINCENZO nato a NAPOLI il 06/07/1995 APREA GIOVANNI nato a NAPOLI il 17/02/1997 avverso la sentenza del 22/09/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CENTOFANTI; Visti gli atti e la sentenza impugnata, affermativa della penale responsabilità degli imputati per i reati di porto e detenzione di arma comune da sparo, aggravati ex art. 416-bis.1 cod. pen.; esaminati i ricorsi; Ritenuto che essi, riguardanti la 'determinazione del trattamento sanzíonatorio, sono manifestamente infondati; che la Corte territoriale si è infatti attestata ben oltre il minimo edittale ma ha dato puntuale conto, come in tali casi necessario (Sez. 3, n. 10095 del 10/01/2013, Monterosso, Rv. 255153), degli indici di comrnisurazione di cui all'art. 133 cod. pen., richiamando la gravità oggettiva della condottA'elevato grado di colpevolezza; indici non illogicamente apprezzati;

Rilevato che i ricorsi devono pertanto essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ciascuno, della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibili I ricorsi e condanna i ricorrenti al pa gamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell a Cassa delle ammende. Così deciso i