Ordinanza — n. 34228/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: APREA LUIGI nato a NAPOLI il 31/12/1991 APREA VINCENZO nato a NAPOLI il 06/07/1995 APREA GIOVANNI nato a NAPOLI il 17/02/1997 avverso la sentenza del 22/09/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CENTOFANTI; Visti gli atti e la sentenza impugnata, affermativa della penale responsabilità degli imputati per i reati di porto e detenzione di arma comune da sparo, aggravati ex art. 416-bis.1 cod. pen.; esaminati i ricorsi; Ritenuto che essi, riguardanti la 'determinazione del trattamento sanzíonatorio, sono manifestamente infondati; che la Corte territoriale si è infatti attestata ben oltre il minimo edittale ma ha dato puntuale conto, come in tali casi necessario (Sez. 3, n. 10095 del 10/01/2013, Monterosso, Rv. 255153), degli indici di comrnisurazione di cui all'art. 133 cod. pen., richiamando la gravità oggettiva della condottA'elevato grado di colpevolezza; indici non illogicamente apprezzati;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 133 cod. pen; Ordinanza — n. 34228/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 416-bis.1 cod. pen.; esaminati i ricorsi; Ritenuto che essi, riguardanti la 'determinazione del trattamento sanzíonatorio, sono manifestamente infondati; che la Corte territoriale si è infatti attestata ben oltre il minimo edittale ma ha dato puntuale conto, come in tali casi necessario (Sez. 3, n. 10095 del 10/01/2013, Monterosso, Rv. 255153), degli indici di comrnisurazione di cui all'art. 133 cod. pen., richiamando la gravità oggettiva della condottA'elevato grado di colpevolezza; indici non illogicamente apprezzati;
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: APREA LUIGI nato a NAPOLI il 31/12/1991 APREA VINCENZO nato a NAPOLI il 06/07/1995 APREA GIOVANNI nato a NAPOLI il 17/02/1997 avverso la sentenza del 22/09/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CENTOFANTI; Visti gli atti e la sentenza impugnata, affermativa della penale responsabilità degli imputati per i reati di porto e detenzione di arma comune da sparo, aggravati ex art. 416-bis.1 cod. pen.; esaminati i ricorsi; Ritenuto che essi, riguardanti la 'determinazione del trattamento sanzíonatorio, sono manifestamente infondati; che la Corte territoriale si è infatti attestata ben oltre il minimo edittale ma ha dato puntuale conto, come in tali casi necessario (Sez. 3, n. 10095 del 10/01/2013, Monterosso, Rv. 255153), degli indici di comrnisurazione di cui all'art. 133 cod. pen., richiamando la gravità oggettiva della condottA'elevato grado di colpevolezza; indici non illogicamente apprezzati;
Rilevato che i ricorsi devono pertanto essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ciascuno, della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibili I ricorsi e condanna i ricorrenti al pa gamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell a Cassa delle ammende. Così deciso i