Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 34226/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 34226/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34226/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RULLO LUCIANO nato a COMO il 12/09/1967 avverso l'ordinanza del 17/01/2023 della CORTE ASSISE di COMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CENTOFANTI; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; esaminato il ricorso; Ritenuto che esso è manifestamente infondato, perché inerente al tema della unicità di disegno criminoso, esclusa dal giúdice dell'esecuzione alla stregua di valutazione logica e aderente al dato normativo; che tale valutazione è infatti saldamente ancorata al rilievo della distanza temporale tra le condotte delittuose in pretesa continuazione, dell'assenza di matrice comune mafiosa tra le prime due e dall'occasionalità delle terza, e quindi al rilievo di caratteristiche tali da fare premio su ogni altro diverso elemento e da rendere implausibile l'esistenza di un'anticipata e unitaria deliberazione; che, a confutazione, il ricorrente sviluppa argomentazioni di merito, prive di rilievo in questa sede;

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Ordinanza — n. 34226/2023 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RULLO LUCIANO nato a COMO il 12/09/1967 avverso l'ordinanza del 17/01/2023 della CORTE ASSISE di COMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CENTOFANTI; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; esaminato il ricorso; Ritenuto che esso è manifestamente infondato, perché inerente al tema della unicità di disegno criminoso, esclusa dal giúdice dell'esecuzione alla stregua di valutazione logica e aderente al dato normativo; che tale valutazione è infatti saldamente ancorata al rilievo della distanza temporale tra le condotte delittuose in pretesa continuazione, dell'assenza di matrice comune mafiosa tra le prime due e dall'occasionalità delle terza, e quindi al rilievo di caratteristiche tali da fare premio su ogni altro diverso elemento e da rendere implausibile l'esistenza di un'anticipata e unitaria deliberazione; che, a confutazione, il ricorrente sviluppa argomentazioni di merito, prive di rilievo in questa sede;

Parole chiave

Generato dall'IA
concorso materiale di reati reato continuato correità reiterazione di reati penali crimine organizzato reati seriali
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RULLO LUCIANO nato a COMO il 12/09/1967 avverso l'ordinanza del 17/01/2023 della CORTE ASSISE di COMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CENTOFANTI; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; esaminato il ricorso; Ritenuto che esso è manifestamente infondato, perché inerente al tema della unicità di disegno criminoso, esclusa dal giúdice dell'esecuzione alla stregua di valutazione logica e aderente al dato normativo; che tale valutazione è infatti saldamente ancorata al rilievo della distanza temporale tra le condotte delittuose in pretesa continuazione, dell'assenza di matrice comune mafiosa tra le prime due e dall'occasionalità delle terza, e quindi al rilievo di caratteristiche tali da fare premio su ogni altro diverso elemento e da rendere implausibile l'esistenza di un'anticipata e unitaria deliberazione; che, a confutazione, il ricorrente sviluppa argomentazioni di merito, prive di rilievo in questa sede;

Rilevato che il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il