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Ordinanza — n. 34225/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 34225/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34225/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SANNINO LUCA nato a NAPOLI il 21/07/1984 avverso l'ordinanza del 01/12/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CENTOFANTI; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; esaminato il ricorso; letta la memoria difensiva; Ritenuto che esso svolge, con riferimento alla mancata concessione delle misure alternative alla detenzione, ragioni non consentite in sede di legittimità, perché volte a censurare l'esercizio della discrezionalità che la legge, in materia, attribuisce alla magistratura di sorveglianza, dalla decisione impugnata adeguatamente motivato con appropriati ed esaurienti riferimenti alla gravità dei reati in espiazione e alla previa necessità di portare ad ulteriore maturazione l'avviato processo di revisione critica; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 34225/2023 — snpen · Corte di Cassazione: SORVEGLIANZA di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CENTOFANTI; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; esaminato il ricorso; letta la memoria difensiva; Ritenuto che esso svolge, con riferimento alla mancata concessione delle misure alternative alla detenzione, ragioni non consentite in sede di legittimità, perché volte a censurare l'esercizio della discrezionalità che la legge, in materia, attribuisce alla magistratura di sorveglianza, dalla decisione impugnata adeguatamente motivato con appropriati ed esaurienti riferimenti alla gravità dei reati in espiazione e alla previa necessità di portare ad ulteriore maturazione l'avviato processo di revisione critica; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;

Parole chiave

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riesame dell'entità pena adeguamento della pena controllo periodico della detenzione riesame della curatela procedura di revisione penale misura sostitutiva della detenzione
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SANNINO LUCA nato a NAPOLI il 21/07/1984 avverso l'ordinanza del 01/12/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CENTOFANTI; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; esaminato il ricorso; letta la memoria difensiva; Ritenuto che esso svolge, con riferimento alla mancata concessione delle misure alternative alla detenzione, ragioni non consentite in sede di legittimità, perché volte a censurare l'esercizio della discrezionalità che la legge, in materia, attribuisce alla magistratura di sorveglianza, dalla decisione impugnata adeguatamente motivato con appropriati ed esaurienti riferimenti alla gravità dei reati in espiazione e alla previa necessità di portare ad ulteriore maturazione l'avviato processo di revisione critica; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 2