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Ordinanza — n. 34221/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for suspended sentence suspension due to res judicata and prior convictions.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34221/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ruling that the execution judge lacks general power to suspend a non-applied sentence based on new facts. The appellant argued for suspension despite existing convictions, including those extinguished under specific legal provisions. The court held that respecting the principle of res judicata and the statutory limits on suspended sentences precludes such intervention.

Regesto Legislator

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Art. 164, ultimo comma, cod. pen.; Art. 167 cod. pen.: The execution judge cannot generally suspend a non-applied sentence for new facts, and prior convictions, even if extinguished, must be considered for the statutory penalty limit.

Parole chiave

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res judicata principle suspended sentence suspension execution judge powers prior convictions count penalty limit calculation tempestività dell'inoltro notifica tardiva dei difetti tardivo pagamento delle spese

Disposizioni normative citate

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Art. 164, ultimo comma, cod. pen.
Considerato (dal lato sostanziale) che, ai fini del rispetto del limite di pena, stabilito per la concedibilità della sospensione condizionale a mente dell'art. 164, ultimo comma, cod.
Art. 167 cod. pen.
pen., si deve tenere conto delle condanne già inflitte, incluse quelle il cui reato si sia, in qualunque tempo, estinto ai sensi dell'art. 167 cod.
art. 167 cod. pen
pen., si deve tenere conto delle condanne già inflitte, incluse quelle il cui reato si sia, in qualunque tempo, estinto ai sensi dell'art. 167 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 21547 del 06/07/2020, Valente
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARUCCI LORENZO nato a PESCARA il 21/03/1975 avverso l'ordinanza del 23/12/2022 del TRIBUNALE di CHIETIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CENTOFANTI; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; esaminato il ricorso; Ritenuto (dal lato formale) che, in sede esecutiva, al di fuori delle ipotesi specificamente previste, non sia giustificabile alcun intervento sul giudicato ormai formatosi, e debba quindi escludersi un generale potere del giudice dell'esecuzione di concedere, per fatti sopravvenuti, la sospensione condizionale della pena non applicata dal giudice della cognizione (Sez. 1, n. 21547 del 06/07/2020, Valente, Rv. 279372-01);

Considerato (dal lato sostanziale) che, ai fini del rispetto del limite di pena, stabilito per la concedibilità della sospensione condizionale a mente dell'art. 164, ultimo comma, cod. pen., si deve tenere conto delle condanne già inflitte, incluse quelle il cui reato si sia, in qualunque tempo, estinto ai sensi dell'art. 167 cod. pen.; Rilevato che il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il