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Ordinanza — n. 34220/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 34220/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34220/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MANCIONE MIRKO nato a RAPALLO il 30/05/1989 avverso l'ordinanza del 16/11/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCES(20 CENTOFANTI; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; esaminato il ricorso; Ritenuto che esso svolge, con riferimento alla mancata concessione del beneficio dell'esecuzione della pena al domicilio, di cui all'art. legge n. 199 del 2010, ragioni non consentite in sede di legittimità, perché volte a censurare l'esercizio della discrezionalità che la legge, in materia, attribuisce alla magistratura di sorveglianza, dalla decisione impugnata adeguatamente motivato con appropriati ed esaurienti riferimenti alla pericolosità sociale del richiedente e al pericolo di fuga; Rilevato che il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 34220/2023 — snpen · Corte di Cassazione: SORVEGLIANZA di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCES(20 CENTOFANTI; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; esaminato il ricorso; Ritenuto che esso svolge, con riferimento alla mancata concessione del beneficio dell'esecuzione della pena al domicilio, di cui all'art. legge n. 199 del 2010, ragioni non consentite in sede di legittimità, perché volte a censurare l'esercizio della discrezionalità che la legge, in materia, attribuisce alla magistratura di sorveglianza, dalla decisione impugnata adeguatamente motivato con appropriati ed esaurienti riferimenti alla pericolosità sociale del richiedente e al pericolo di fuga; Rilevato che il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;

Parole chiave

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motivi soggettivi successivi alla fuga verosimiglianza dei motivi d'asilo prova del rischio persecuzione motivo della detenzione inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento controllo periodico della detenzione
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MANCIONE MIRKO nato a RAPALLO il 30/05/1989 avverso l'ordinanza del 16/11/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCES(20 CENTOFANTI; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; esaminato il ricorso; Ritenuto che esso svolge, con riferimento alla mancata concessione del beneficio dell'esecuzione della pena al domicilio, di cui all'art. legge n. 199 del 2010, ragioni non consentite in sede di legittimità, perché volte a censurare l'esercizio della discrezionalità che la legge, in materia, attribuisce alla magistratura di sorveglianza, dalla decisione impugnata adeguatamente motivato con appropriati ed esaurienti riferimenti alla pericolosità sociale del richiedente e al pericolo di fuga; Rilevato che il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25