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Ordinanza — n. 34219/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 34219/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34219/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CICCARELLI FRANCESCO nato a NAPOLI il 25/09/1980 avverso l'ordinanza del 07/11/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CENTOFANTI; tue, Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; esaminato il ricorso; Ritenuto che esso è manifestamente infondato, perché svolgente censure di merito in punto di rideterminazione della pena a seguito del riconoscimento della continuazione in executivis, dal giudice a quo congruamente motivata, senza che a tal fine assuma rilievo la dosimetria riguardante i concorrenti nei medesimi reati; Rilevato che il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 34219/2023 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CICCARELLI FRANCESCO nato a NAPOLI il 25/09/1980 avverso l'ordinanza del 07/11/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CENTOFANTI; tue, Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; esaminato il ricorso; Ritenuto che esso è manifestamente infondato, perché svolgente censure di merito in punto di rideterminazione della pena a seguito del riconoscimento della continuazione in executivis, dal giudice a quo congruamente motivata, senza che a tal fine assuma rilievo la dosimetria riguardante i concorrenti nei medesimi reati; Rilevato che il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;

Parole chiave

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riesame dell'entità pena condono delle spese procedurali motivi di cassazione sanzione sostitutiva adeguamento della pena pena pecuniaria sospesa
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CICCARELLI FRANCESCO nato a NAPOLI il 25/09/1980 avverso l'ordinanza del 07/11/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CENTOFANTI; tue, Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; esaminato il ricorso; Ritenuto che esso è manifestamente infondato, perché svolgente censure di merito in punto di rideterminazione della pena a seguito del riconoscimento della continuazione in executivis, dal giudice a quo congruamente motivata, senza che a tal fine assuma rilievo la dosimetria riguardante i concorrenti nei medesimi reati; Rilevato che il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25/