Ordinanza — n. 34219/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CICCARELLI FRANCESCO nato a NAPOLI il 25/09/1980 avverso l'ordinanza del 07/11/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CENTOFANTI; tue, Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; esaminato il ricorso; Ritenuto che esso è manifestamente infondato, perché svolgente censure di merito in punto di rideterminazione della pena a seguito del riconoscimento della continuazione in executivis, dal giudice a quo congruamente motivata, senza che a tal fine assuma rilievo la dosimetria riguardante i concorrenti nei medesimi reati; Rilevato che il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 34219/2023 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CICCARELLI FRANCESCO nato a NAPOLI il 25/09/1980 avverso l'ordinanza del 07/11/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CENTOFANTI; tue, Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; esaminato il ricorso; Ritenuto che esso è manifestamente infondato, perché svolgente censure di merito in punto di rideterminazione della pena a seguito del riconoscimento della continuazione in executivis, dal giudice a quo congruamente motivata, senza che a tal fine assuma rilievo la dosimetria riguardante i concorrenti nei medesimi reati; Rilevato che il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CICCARELLI FRANCESCO nato a NAPOLI il 25/09/1980 avverso l'ordinanza del 07/11/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CENTOFANTI; tue, Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; esaminato il ricorso; Ritenuto che esso è manifestamente infondato, perché svolgente censure di merito in punto di rideterminazione della pena a seguito del riconoscimento della continuazione in executivis, dal giudice a quo congruamente motivata, senza che a tal fine assuma rilievo la dosimetria riguardante i concorrenti nei medesimi reati; Rilevato che il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25/