Ordinanza — n. 34217/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BOT FLAVIUS SILVIU nato il 25/01/1979 avverso l'ordinanza del 14/12/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CENTOFANTI; N Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; esaminato il ricorso; Ritenuto che le ragioni, che hanno indotto il Tribunale di sorveglianza a revocare la detenzione domiciliare, puntualmente esposte nell'ordinanza suindicata, sono confutate in questa sede su un piano di puro merito; Rilevato che il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 34217/2023 — snpen · Corte di Cassazione: SORVEGLIANZA di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CENTOFANTI; N Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; esaminato il ricorso; Ritenuto che le ragioni, che hanno indotto il Tribunale di sorveglianza a revocare la detenzione domiciliare, puntualmente esposte nell'ordinanza suindicata, sono confutate in questa sede su un piano di puro merito; Rilevato che il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BOT FLAVIUS SILVIU nato il 25/01/1979 avverso l'ordinanza del 14/12/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CENTOFANTI; N Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; esaminato il ricorso; Ritenuto che le ragioni, che hanno indotto il Tribunale di sorveglianza a revocare la detenzione domiciliare, puntualmente esposte nell'ordinanza suindicata, sono confutate in questa sede su un piano di puro merito; Rilevato che il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25/05/