Criminal appeal order dismissed for non-notification of absent judgment as citation decree serves as valid equivalent.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because the appellant only challenged the lack of notification of the absent judgment extract regarding first-instance criminal responsibility. The court held that the regular appellate hearing cured any prior notification defect, as the citation decree functions as a valid equivalent to the absent judgment extract. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 670 c.p.p.; Art. 596 c.p.p.: The regular conduct of the appellate trial cures any prior defect in the notification of the absent judgment extract, as the citation decree constitutes a valid equivalent.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZHULI LULEZIM nato a GOROKASTER( ALBANIA) il 21/03/1974 avverso l'ordinanza del 23/11/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CENTOFANTI; N Visti gli atti e l'ordinanza impugnata, reiettiva di incidente di esecuzione ex art. 670 cod. proc. pen.; esaminato il ricorso; Ritenuto che il ricorrente fa unicamente questione intorno alla mancata notificazione dell'estratto contumaciale riguardante la sentenza di primo grado, confermata in appello in punto di penale responsabilità, senza muovere alcuna censura in ordine allo svolgimento del giudizio di gravame, la cui regolare celebrazione sana l'eventuale antecedente vizio di notificazione, dal momento che il decreto di citazione in appello costituisce dell'estratto contumaciale un valido equipollente a tutti gli effetti (Sez. 1, n. 11307 del 10/05/1978, Millos, Rv. 139987-01);
Rilevato che il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il