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Ordinanza — n. 34212/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 34212/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34212/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: IACOVELLA DONATO nato a SORA il 29/04/1983 avverso la sentenza del 15/07/2022 del TRIBUNALE di LATINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CENTOFANTI; Visti gli atti e la sentenza impugnata, affermativa della penale responsabilità per il reato di cui all'art. 660 cod. pen.; esaminato l'atto di appello, correttamente riqualificato come ricorso per cassazione; Ritenuto che i motivi di tale atto di impugnazione (in tema, rispettivamente, di attendibilità della persona offesa, legittimità dell'impedimento dell'imputato a rendere l'esame, valutazione delle risultanze istruttorie ed entità della pena e della provvisionale) sono di puro merito; Rilevato che il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;

Regesto Legislator

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art. 660 cod. pen; Ordinanza — n. 34212/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 660 cod. pen.; esaminato l'atto di appello, correttamente riqualificato come ricorso per cassazione; Ritenuto che i motivi di tale atto di impugnazione (in tema, rispettivamente, di attendibilità della persona offesa, legittimità dell'impedimento dell'imputato a rendere l'esame, valutazione delle risultanze istruttorie ed entità della pena e della provvisionale) sono di puro merito; Rilevato che il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;

Parole chiave

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esame nel merito fallimento accademico definitivo misura disciplinare contro avvocato riesame dell'entità pena valutazione disciplinare modalità e contenuto delle prove

Disposizioni normative citate

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art. 660 cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: IACOVELLA DONATO nato a SORA il 29/04/1983 avverso la sentenza del 15/07/2022 del TRIBUNALE di LATINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CENTOFANTI; Visti gli atti e la sentenza impugnata, affermativa della penale responsabilità per il reato di cui all'art. 660 cod. pen.; esaminato l'atto di appello, correttamente riqualificato come ricorso per cassazione; Ritenuto che i motivi di tale atto di impugnazione (in tema, rispettivamente, di attendibilità della persona offesa, legittimità dell'impedimento dell'imputato a rendere l'esame, valutazione delle risultanze istruttorie ed entità della pena e della provvisionale) sono di puro merito; Rilevato che il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25/