Ordinanza — n. 34212/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: IACOVELLA DONATO nato a SORA il 29/04/1983 avverso la sentenza del 15/07/2022 del TRIBUNALE di LATINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CENTOFANTI; Visti gli atti e la sentenza impugnata, affermativa della penale responsabilità per il reato di cui all'art. 660 cod. pen.; esaminato l'atto di appello, correttamente riqualificato come ricorso per cassazione; Ritenuto che i motivi di tale atto di impugnazione (in tema, rispettivamente, di attendibilità della persona offesa, legittimità dell'impedimento dell'imputato a rendere l'esame, valutazione delle risultanze istruttorie ed entità della pena e della provvisionale) sono di puro merito; Rilevato che il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 660 cod. pen; Ordinanza — n. 34212/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 660 cod. pen.; esaminato l'atto di appello, correttamente riqualificato come ricorso per cassazione; Ritenuto che i motivi di tale atto di impugnazione (in tema, rispettivamente, di attendibilità della persona offesa, legittimità dell'impedimento dell'imputato a rendere l'esame, valutazione delle risultanze istruttorie ed entità della pena e della provvisionale) sono di puro merito; Rilevato che il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: IACOVELLA DONATO nato a SORA il 29/04/1983 avverso la sentenza del 15/07/2022 del TRIBUNALE di LATINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CENTOFANTI; Visti gli atti e la sentenza impugnata, affermativa della penale responsabilità per il reato di cui all'art. 660 cod. pen.; esaminato l'atto di appello, correttamente riqualificato come ricorso per cassazione; Ritenuto che i motivi di tale atto di impugnazione (in tema, rispettivamente, di attendibilità della persona offesa, legittimità dell'impedimento dell'imputato a rendere l'esame, valutazione delle risultanze istruttorie ed entità della pena e della provvisionale) sono di puro merito; Rilevato che il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25/