Ordinanza — n. 34211/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SLAMA SOUHAIEL nato il 05/09/1997 avverso la sentenza del 11/10/2022 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CENTOFANTI; Visti gli atti e la sentenza impugnata, affermativa della penale responsabilità per il reato di cui all'art. 4, secondo comma, legge n. 110 del 1975; esaminato il ricorso; Ritenuto che esso reitera, in tema di valutazione della prova concernente la disponibilità dell'arma impropria da parte dell'imputato e il coefficiente psicologico del reato, argomentazioni e conful:azioni già adeguatamente vagliate e ineccepibilmente respinte dal giudice di merito; Rilevato che il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 34211/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 4, secondo comma, legge n. 110 del 1975; esaminato il ricorso; Ritenuto che esso reitera, in tema di valutazione della prova concernente la disponibilità dell'arma impropria da parte dell'imputato e il coefficiente psicologico del reato, argomentazioni e conful:azioni già adeguatamente vagliate e ineccepibilmente respinte dal giudice di merito; Rilevato che il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SLAMA SOUHAIEL nato il 05/09/1997 avverso la sentenza del 11/10/2022 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CENTOFANTI; Visti gli atti e la sentenza impugnata, affermativa della penale responsabilità per il reato di cui all'art. 4, secondo comma, legge n. 110 del 1975; esaminato il ricorso; Ritenuto che esso reitera, in tema di valutazione della prova concernente la disponibilità dell'arma impropria da parte dell'imputato e il coefficiente psicologico del reato, argomentazioni e conful:azioni già adeguatamente vagliate e ineccepibilmente respinte dal giudice di merito; Rilevato che il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25/0