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Ordinanza — n. 34210/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 34210/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34210/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: DE COLOMBI ALESSIO nato a CASALE MONFERRATO il 17/07/1958 LUCCHESI MIXIEL nato a BRESCIA il 22/09/1988 avverso la sentenza del 06/12/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CENTOFANTI; Visti gli atti e la sentenza impugnata, affermativa della penale responsabilità degli imputati per il reato di cui all'art. 4, secondo comma, legge n. 110 del 1975; esaminati i ricorsi; Ritenuto/1 ricorso di Alessio De Colombi è manifestamente infondato in diritto, perché i bastoni, privi di puntale acuminato, rientrano comunque tra le armi improprie c.d. innominate, il cui porto ingiustificato fuori dell'abitazione integra la contravvenzione ascritta - punibile con pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda, fuori dei casi di lieve entità - se gli oggetti, come ritenuto nella specie, sono «chiaramente utilizzabil(i), per le circostanze di tempo e di luogo, per l'offesa alla persona»; che il primo motivo del ricorso di Mixiel Lucchesi reitera, in tema di valutazione della prova concernente l'identificazione dell'imputato, argomenta- zioni e confutazioni già adeguatamente vagliate e ineccepibilmente respinte dal giudice di merito, mentre il secondo motivo adduce una nullità processuale manifestamente insussistente, essendo corretta la decisione giudiziale di non ammettere esami testimoniali senza previa specifica indicazione delle circostanze sulle quali la deposizione avrebbe dovuto vertere;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 34210/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 4, secondo comma, legge n. 110 del 1975; esaminati i ricorsi; Ritenuto/1 ricorso di Alessio De Colombi è manifestamente infondato in diritto, perché i bastoni, privi di puntale acuminato, rientrano comunque tra le armi improprie c.d. innominate, il cui porto ingiustificato fuori dell'abitazione integra la contravvenzione ascritta - punibile con pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda, fuori dei casi di lieve entità - se gli oggetti, come ritenuto nella specie, sono «chiaramente utilizzabil(i), per le circostanze di tempo e di luogo, per l'offesa alla persona»; che il primo motivo del ricorso di Mixiel Lucchesi reitera, in tema di valutazione della prova concernente l'identificazione dell'imputato, argomenta- zioni e confutazioni già adeguatamente vagliate e ineccepibilmente respinte dal giudice di merito, mentre il secondo motivo adduce una nullità processuale manifestamente insussistente, essendo corretta la decisione giudiziale di non ammettere esami testimoniali senza previa specifica indicazione delle circostanze sulle quali la deposizione avrebbe dovuto vertere;

Parole chiave

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ammende per infrazione procedurale motivi di cassazione sanzioni pecuniarie motivazione inadeguata delle censure costituzionali multe disciplinari indennità di patrocinio
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: DE COLOMBI ALESSIO nato a CASALE MONFERRATO il 17/07/1958 LUCCHESI MIXIEL nato a BRESCIA il 22/09/1988 avverso la sentenza del 06/12/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CENTOFANTI; Visti gli atti e la sentenza impugnata, affermativa della penale responsabilità degli imputati per il reato di cui all'art. 4, secondo comma, legge n. 110 del 1975; esaminati i ricorsi; Ritenuto/1 ricorso di Alessio De Colombi è manifestamente infondato in diritto, perché i bastoni, privi di puntale acuminato, rientrano comunque tra le armi improprie c.d. innominate, il cui porto ingiustificato fuori dell'abitazione integra la contravvenzione ascritta - punibile con pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda, fuori dei casi di lieve entità - se gli oggetti, come ritenuto nella specie, sono «chiaramente utilizzabil(i), per le circostanze di tempo e di luogo, per l'offesa alla persona»; che il primo motivo del ricorso di Mixiel Lucchesi reitera, in tema di valutazione della prova concernente l'identificazione dell'imputato, argomenta- zioni e confutazioni già adeguatamente vagliate e ineccepibilmente respinte dal giudice di merito, mentre il secondo motivo adduce una nullità processuale manifestamente insussistente, essendo corretta la decisione giudiziale di non ammettere esami testimoniali senza previa specifica indicazione delle circostanze sulle quali la deposizione avrebbe dovuto vertere;

Rilevato che i ricorsi devono essere pertanto dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ciascuno, della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così de