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Ordinanza — n. 34209/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 34209/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34209/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MILI MOUNIR nato il 03/10/1977 avverso la sentenza del 20/05/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CENTOFANTI; Visti gli atti e la sentenza impugnata, affermativa della penale responsabilità per il reato di cui all'art. 12, comma 5, d.lgs. n. 286 del 1998; esaminato il ricorso; Ritenuto che esso, vertente sulla rilevanza penale della condotta, è manifestamente infondato; che, infatti, integra il delitto di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina la condotta di chi, dietro corrispettivo in denaro, contragga simulato matrimonio con un cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea al fine di fargli conseguire un titolo per l'accesso o la permanenza nel territorio italiano, senza che rilevino le sorti del matrimonio stesso; avendo lo straniero comunque questi ottenuto, sul presupposto delle nozze, il permesso di ingresso e soggiorno nel territorio dello Stato (Sez. 1, n. 2302 del 13/11/2020, dep. 2021, M., Rv. 280220-01).

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 34209/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 12, comma 5, d.lgs. n. 286 del 1998; esaminato il ricorso; Ritenuto che esso, vertente sulla rilevanza penale della condotta, è manifestamente infondato; che, infatti, integra il delitto di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina la condotta di chi, dietro corrispettivo in denaro, contragga simulato matrimonio con un cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea al fine di fargli conseguire un titolo per l'accesso o la permanenza nel territorio italiano, senza che rilevino le sorti del matrimonio stesso; avendo lo straniero comunque questi ottenuto, sul presupposto delle nozze, il permesso di ingresso e soggiorno nel territorio dello Stato (Sez. 1, n. 2302 del 13/11/2020, dep. 2021, M., Rv. 280220-01).

Parole chiave

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matrimonio fittizio frode alla legge sugli stranieri matrimonio simulato coniuge straniero immigrazione clandestina matrimonio misto
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MILI MOUNIR nato il 03/10/1977 avverso la sentenza del 20/05/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CENTOFANTI; Visti gli atti e la sentenza impugnata, affermativa della penale responsabilità per il reato di cui all'art. 12, comma 5, d.lgs. n. 286 del 1998; esaminato il ricorso; Ritenuto che esso, vertente sulla rilevanza penale della condotta, è manifestamente infondato; che, infatti, integra il delitto di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina la condotta di chi, dietro corrispettivo in denaro, contragga simulato matrimonio con un cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea al fine di fargli conseguire un titolo per l'accesso o la permanenza nel territorio italiano, senza che rilevino le sorti del matrimonio stesso; avendo lo straniero comunque questi ottenuto, sul presupposto delle nozze, il permesso di ingresso e soggiorno nel territorio dello Stato (Sez. 1, n. 2302 del 13/11/2020, dep. 2021, M., Rv. 280220-01).

Rilevato che il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i