Ordinanza — n. 34208/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TANZI SAVINO nato a BARLETTA il 22/07/1980 avverso la sentenza del 13/12/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CENTOFANTI; Visti gli atti e la sentenza impugnata, affermativa della penale responsabilità per i reati di cui all'art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011; esaminati/motivi di ricorso; Ritenuto che entrambi, l'uno in punto di rilevanza penalistica della condotta, l'altro in materia di attenuanti generiche e dosimetria della pena, risultano in tutta evidenza assolutamente generici, ai limiti della comprensibilità stessa delle censure; Rilevato che il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 34208/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 75, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011; esaminati/motivi di ricorso; Ritenuto che entrambi, l'uno in punto di rilevanza penalistica della condotta, l'altro in materia di attenuanti generiche e dosimetria della pena, risultano in tutta evidenza assolutamente generici, ai limiti della comprensibilità stessa delle censure; Rilevato che il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TANZI SAVINO nato a BARLETTA il 22/07/1980 avverso la sentenza del 13/12/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CENTOFANTI; Visti gli atti e la sentenza impugnata, affermativa della penale responsabilità per i reati di cui all'art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011; esaminati/motivi di ricorso; Ritenuto che entrambi, l'uno in punto di rilevanza penalistica della condotta, l'altro in materia di attenuanti generiche e dosimetria della pena, risultano in tutta evidenza assolutamente generici, ai limiti della comprensibilità stessa delle censure; Rilevato che il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente all pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25/0