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Ordinanza — n. 34207/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 34207/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34207/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCALI NICOLO nato a SARONNO il 21/01/1991 avverso la sentenza del 30/09/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CENTOFANTI; N Visti gli atti e la sentenza impugnata, affermativa della penale responsabilità per i reati di porto di arma clandestina, ricettazione della medesima e lesione personale continuata, commessi in un pubblico locale in compartecipazione criminosa con altri correi; esaminato il ricorso; Ritenuto che esso reitera, in tema di dolo di concorso, argomentazioni e confutazioni già adeguatamente vagliate e ineccepibilmente respinte dal giudice di merito, in piena aderenza ai principi indicati dall'art. 110 cod. pen.; Rilevato che il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;

Regesto Legislator

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art. 110 cod. pen; Ordinanza — n. 34207/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 110 cod. pen.; Rilevato che il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;

Parole chiave

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partecipazione al reato quantificazione del torto morale contributo per l'assistenza elemento soggettivo contributo causale pentito

Disposizioni normative citate

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art. 110 cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCALI NICOLO nato a SARONNO il 21/01/1991 avverso la sentenza del 30/09/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CENTOFANTI; N Visti gli atti e la sentenza impugnata, affermativa della penale responsabilità per i reati di porto di arma clandestina, ricettazione della medesima e lesione personale continuata, commessi in un pubblico locale in compartecipazione criminosa con altri correi; esaminato il ricorso; Ritenuto che esso reitera, in tema di dolo di concorso, argomentazioni e confutazioni già adeguatamente vagliate e ineccepibilmente respinte dal giudice di merito, in piena aderenza ai principi indicati dall'art. 110 cod. pen.; Rilevato che il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25