Ordinanza — n. 34207/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCALI NICOLO nato a SARONNO il 21/01/1991 avverso la sentenza del 30/09/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CENTOFANTI; N Visti gli atti e la sentenza impugnata, affermativa della penale responsabilità per i reati di porto di arma clandestina, ricettazione della medesima e lesione personale continuata, commessi in un pubblico locale in compartecipazione criminosa con altri correi; esaminato il ricorso; Ritenuto che esso reitera, in tema di dolo di concorso, argomentazioni e confutazioni già adeguatamente vagliate e ineccepibilmente respinte dal giudice di merito, in piena aderenza ai principi indicati dall'art. 110 cod. pen.; Rilevato che il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 110 cod. pen; Ordinanza — n. 34207/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 110 cod. pen.; Rilevato che il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCALI NICOLO nato a SARONNO il 21/01/1991 avverso la sentenza del 30/09/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CENTOFANTI; N Visti gli atti e la sentenza impugnata, affermativa della penale responsabilità per i reati di porto di arma clandestina, ricettazione della medesima e lesione personale continuata, commessi in un pubblico locale in compartecipazione criminosa con altri correi; esaminato il ricorso; Ritenuto che esso reitera, in tema di dolo di concorso, argomentazioni e confutazioni già adeguatamente vagliate e ineccepibilmente respinte dal giudice di merito, in piena aderenza ai principi indicati dall'art. 110 cod. pen.; Rilevato che il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25