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Ordinanza — n. 34206/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation Court dismisses appeal against early release denial due to uncontestable disciplinary misconduct in the relevant period.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34206/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay court costs and a fine. The appellant, Radzi Useini, challenged the denial of early release based on the Tribunal of Perugia's decision. The court ruled that the denial was reasonably linked to uncontestable disciplinary behavior occurring within the relevant six-month period, which significantly influenced the judgment regardless of the formal regularity of the sanction.

Regesto Legislator

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Art. 17, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 27/2010; Art. 17, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 27/2010: An appeal against the denial of early release is inadmissible if the refusal is reasonably attributable to uncontestable disciplinary misconduct within the relevant period that substantially influenced the decision.

Parole chiave

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early release denial disciplinary misconduct inadmissible appeal prison administration uncontestable behavior sanzione disciplinare remissione della pena attenuazione libera della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 17, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 27/2010
Art. 17, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 27/2010
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: USEINI RADZI nato il 27/03/1985 avverso l'ordinanza del 01/12/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CENTOFANTI; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; esaminato il ricorso; Ritenuto che il ricorso è manifestamente infondato, perché il diniego della liberazione anticipata è ragionevolmente ricondotto al riscontro, nel semestre interessato, di un comportamento disciplinarmente rilevante, non contestato nella sua storicità ed influente sul giudizio in esame a prescindere dalla formale regolarità della sanzione irrogata; Rilevato che il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25/0