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Ordinanza — n. 34205/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 34205/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34205/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DEPASQUALE FRANCESCO CARMINE ANTONIO nato a CROTONE il 16/07/1972 avverso l'ordinanza del 11/01/2023 del TRIBUNALE di PARMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CENTOFANTI; N Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; esaminato il ricorso; letta la memoria difensiva; Ritenuto che il ricorso è manifestamente infondato, perché inerente al tema della unicità di disegno criminoso, esclusa dal giudice dell'esecuzione alla stregua di valutazione logica e aderente al dato normativo; che tale valutazione è infatti saldamente ancorata al rilievo della distanza temporale e spaziale tra le condotte delittuose in pretesa continuazione e delle eterogenee modalità di consumazione, e quindi di caratteristiche tali da fare premio sulla identità di indole dei reati e da rendere implausibile l'esistenza di un'anticipata e unitaria deliberazione; che, a confutazione, il ricorrente sviluppa assertive argomentazioni prive di reale valenza censoria;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 34205/2023 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DEPASQUALE FRANCESCO CARMINE ANTONIO nato a CROTONE il 16/07/1972 avverso l'ordinanza del 11/01/2023 del TRIBUNALE di PARMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CENTOFANTI; N Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; esaminato il ricorso; letta la memoria difensiva; Ritenuto che il ricorso è manifestamente infondato, perché inerente al tema della unicità di disegno criminoso, esclusa dal giudice dell'esecuzione alla stregua di valutazione logica e aderente al dato normativo; che tale valutazione è infatti saldamente ancorata al rilievo della distanza temporale e spaziale tra le condotte delittuose in pretesa continuazione e delle eterogenee modalità di consumazione, e quindi di caratteristiche tali da fare premio sulla identità di indole dei reati e da rendere implausibile l'esistenza di un'anticipata e unitaria deliberazione; che, a confutazione, il ricorrente sviluppa assertive argomentazioni prive di reale valenza censoria;

Parole chiave

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individualizzazione della commisurazione penale reato continuato atto sessuale con un detenuto diritto al disegno o modello gravi indizi di reato genere dell'infrazione
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DEPASQUALE FRANCESCO CARMINE ANTONIO nato a CROTONE il 16/07/1972 avverso l'ordinanza del 11/01/2023 del TRIBUNALE di PARMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CENTOFANTI; N Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; esaminato il ricorso; letta la memoria difensiva; Ritenuto che il ricorso è manifestamente infondato, perché inerente al tema della unicità di disegno criminoso, esclusa dal giudice dell'esecuzione alla stregua di valutazione logica e aderente al dato normativo; che tale valutazione è infatti saldamente ancorata al rilievo della distanza temporale e spaziale tra le condotte delittuose in pretesa continuazione e delle eterogenee modalità di consumazione, e quindi di caratteristiche tali da fare premio sulla identità di indole dei reati e da rendere implausibile l'esistenza di un'anticipata e unitaria deliberazione; che, a confutazione, il ricorrente sviluppa assertive argomentazioni prive di reale valenza censoria;

Rilevato che il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso