Ordinanza — n. 34205/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DEPASQUALE FRANCESCO CARMINE ANTONIO nato a CROTONE il 16/07/1972 avverso l'ordinanza del 11/01/2023 del TRIBUNALE di PARMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CENTOFANTI; N Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; esaminato il ricorso; letta la memoria difensiva; Ritenuto che il ricorso è manifestamente infondato, perché inerente al tema della unicità di disegno criminoso, esclusa dal giudice dell'esecuzione alla stregua di valutazione logica e aderente al dato normativo; che tale valutazione è infatti saldamente ancorata al rilievo della distanza temporale e spaziale tra le condotte delittuose in pretesa continuazione e delle eterogenee modalità di consumazione, e quindi di caratteristiche tali da fare premio sulla identità di indole dei reati e da rendere implausibile l'esistenza di un'anticipata e unitaria deliberazione; che, a confutazione, il ricorrente sviluppa assertive argomentazioni prive di reale valenza censoria;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 34205/2023 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DEPASQUALE FRANCESCO CARMINE ANTONIO nato a CROTONE il 16/07/1972 avverso l'ordinanza del 11/01/2023 del TRIBUNALE di PARMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CENTOFANTI; N Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; esaminato il ricorso; letta la memoria difensiva; Ritenuto che il ricorso è manifestamente infondato, perché inerente al tema della unicità di disegno criminoso, esclusa dal giudice dell'esecuzione alla stregua di valutazione logica e aderente al dato normativo; che tale valutazione è infatti saldamente ancorata al rilievo della distanza temporale e spaziale tra le condotte delittuose in pretesa continuazione e delle eterogenee modalità di consumazione, e quindi di caratteristiche tali da fare premio sulla identità di indole dei reati e da rendere implausibile l'esistenza di un'anticipata e unitaria deliberazione; che, a confutazione, il ricorrente sviluppa assertive argomentazioni prive di reale valenza censoria;
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DEPASQUALE FRANCESCO CARMINE ANTONIO nato a CROTONE il 16/07/1972 avverso l'ordinanza del 11/01/2023 del TRIBUNALE di PARMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CENTOFANTI; N Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; esaminato il ricorso; letta la memoria difensiva; Ritenuto che il ricorso è manifestamente infondato, perché inerente al tema della unicità di disegno criminoso, esclusa dal giudice dell'esecuzione alla stregua di valutazione logica e aderente al dato normativo; che tale valutazione è infatti saldamente ancorata al rilievo della distanza temporale e spaziale tra le condotte delittuose in pretesa continuazione e delle eterogenee modalità di consumazione, e quindi di caratteristiche tali da fare premio sulla identità di indole dei reati e da rendere implausibile l'esistenza di un'anticipata e unitaria deliberazione; che, a confutazione, il ricorrente sviluppa assertive argomentazioni prive di reale valenza censoria;
Rilevato che il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso