Italian court dismisses appeal against public utility work revocation due to inmate's failure to adapt to new residence.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant, a convicted individual sentenced to public utility work, challenged the revocation of this sentence after moving his residence during execution. The court ruled that the appellant failed to diligently identify alternative performance methods required by the judge, making the revocation a necessary consequence of this negligence.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 167 c.p.; Art. 168 c.p.: The revocation of public utility work is a strict consequence of the convicted person's failure to diligently adapt to alternative performance methods when their original residence becomes unsuitable, thereby rendering the execution impossible without such measures.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'AGOSTINO GIUSEPPE nato a POLISTENA il 13/02/1983 avverso l'ordinanza del 07/12/2022 del GIP TRIBUNALE di PALMIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CENTOFANTI; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; esaminato il ricorso; Ritenuto che esso risulta manifestamente infondato, essendo onere del condannato, cui sia stata applicata la sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, che non sia in grado di svolgere la prestazione secondo le modalità indicate dal giudice per causa a sé riferibile (nella specie, il mutamento di domicilio, intervenuto nelle more dell'esecuzione), farsi parte diligente nell'individuazione di modalità alternative,, rendendo così concretamente eseguibile l'esecuzione penale in forme diverse dalla ordinaria detenzione carceraria; che la revoca del lavoro di pubblica utilità è, nel caso di specie, strettamente conseguente alla violazione di tale onere di diligenza, risultando pertanto il provvedimento impugnato esente da censure;
Rilevato che il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i