Ordinanza — n. 34200/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SERAFINI ETTORE nato a ROMA il 07/04/1950 avverso l'ordinanza del 17/11/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CENTOFANTI; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; esaminato il ricorso; Ritenuto che esso è manifestamente infondato, perché inerente al tema della unicità di disegno criminoso, che, come correttamente rilevato dal giudice dell'esecuzione, è già coperto cia giudicato esecutivo preclusivo, insensibile alle vicende eventualmente riguardanti altro concorrente nei medesimi reati; Rilevato che il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 34200/2023 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SERAFINI ETTORE nato a ROMA il 07/04/1950 avverso l'ordinanza del 17/11/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CENTOFANTI; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; esaminato il ricorso; Ritenuto che esso è manifestamente infondato, perché inerente al tema della unicità di disegno criminoso, che, come correttamente rilevato dal giudice dell'esecuzione, è già coperto cia giudicato esecutivo preclusivo, insensibile alle vicende eventualmente riguardanti altro concorrente nei medesimi reati; Rilevato che il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SERAFINI ETTORE nato a ROMA il 07/04/1950 avverso l'ordinanza del 17/11/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CENTOFANTI; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; esaminato il ricorso; Ritenuto che esso è manifestamente infondato, perché inerente al tema della unicità di disegno criminoso, che, come correttamente rilevato dal giudice dell'esecuzione, è già coperto cia giudicato esecutivo preclusivo, insensibile alle vicende eventualmente riguardanti altro concorrente nei medesimi reati; Rilevato che il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25/05