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Ordinanza — n. 34200/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 34200/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34200/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SERAFINI ETTORE nato a ROMA il 07/04/1950 avverso l'ordinanza del 17/11/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CENTOFANTI; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; esaminato il ricorso; Ritenuto che esso è manifestamente infondato, perché inerente al tema della unicità di disegno criminoso, che, come correttamente rilevato dal giudice dell'esecuzione, è già coperto cia giudicato esecutivo preclusivo, insensibile alle vicende eventualmente riguardanti altro concorrente nei medesimi reati; Rilevato che il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 34200/2023 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SERAFINI ETTORE nato a ROMA il 07/04/1950 avverso l'ordinanza del 17/11/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CENTOFANTI; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; esaminato il ricorso; Ritenuto che esso è manifestamente infondato, perché inerente al tema della unicità di disegno criminoso, che, come correttamente rilevato dal giudice dell'esecuzione, è già coperto cia giudicato esecutivo preclusivo, insensibile alle vicende eventualmente riguardanti altro concorrente nei medesimi reati; Rilevato che il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;

Parole chiave

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concorso ideale sospensione di pena altri capi d'accusa abbandono del procedimento penale mantenimento della carcerazione preventiva reato continuato
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SERAFINI ETTORE nato a ROMA il 07/04/1950 avverso l'ordinanza del 17/11/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CENTOFANTI; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; esaminato il ricorso; Ritenuto che esso è manifestamente infondato, perché inerente al tema della unicità di disegno criminoso, che, come correttamente rilevato dal giudice dell'esecuzione, è già coperto cia giudicato esecutivo preclusivo, insensibile alle vicende eventualmente riguardanti altro concorrente nei medesimi reati; Rilevato che il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25/05