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Ordinanza — n. 34199/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 34199/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34199/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BELFORTE DOMENICO nato a MARCIANISE il 03/05/1957 avverso l'ordinanza del 17/12/2022 del TRIBUNALE di CUNEOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CENTOFANTI; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; esaminato il ricorso; Ritenuto che il ricorso è manifestamente infondato, perché inerente al tema della unicità di disegno criminoso, esclusa dal giudice dell'esecuzione, alla stregua di valutazione logica e aderente al dato normativo; che, infatti, la circostanza che determinati delitti siano stati commessi da soggetto già affiliato ad un'organizzazione malavitosa, e siano stati commessi nell'interesse dell'organizzazione, non è sufficiente al riconoscimento della continuazione né tra di loro né con il reato associativo, presupponendo la continuazione che i delitti in questione siano stati anticipatamente programmati, almeno nelle linee essenziali, al momento della realizzazione del primo di essi e - se l'affiliazione ne rappresenta il preesistente contesto - al momento in cui il partecipe si fosse determinato a fare ingresso nel sodalizio; circostanza non puntualmente dedotta, anche perché a torto ritenuta ininfluente, né risultante altrimenti dagli atti; che, inoltre, il giudiceta quo4ha opposto la parziale preclusione, derivante dal giudicato esecutivo in tema, e tale argomento è rimasto privo di valida confutazione;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 34199/2023 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BELFORTE DOMENICO nato a MARCIANISE il 03/05/1957 avverso l'ordinanza del 17/12/2022 del TRIBUNALE di CUNEOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CENTOFANTI; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; esaminato il ricorso; Ritenuto che il ricorso è manifestamente infondato, perché inerente al tema della unicità di disegno criminoso, esclusa dal giudice dell'esecuzione, alla stregua di valutazione logica e aderente al dato normativo; che, infatti, la circostanza che determinati delitti siano stati commessi da soggetto già affiliato ad un'organizzazione malavitosa, e siano stati commessi nell'interesse dell'organizzazione, non è sufficiente al riconoscimento della continuazione né tra di loro né con il reato associativo, presupponendo la continuazione che i delitti in questione siano stati anticipatamente programmati, almeno nelle linee essenziali, al momento della realizzazione del primo di essi e - se l'affiliazione ne rappresenta il preesistente contesto - al momento in cui il partecipe si fosse determinato a fare ingresso nel sodalizio; circostanza non puntualmente dedotta, anche perché a torto ritenuta ininfluente, né risultante altrimenti dagli atti; che, inoltre, il giudiceta quo4ha opposto la parziale preclusione, derivante dal giudicato esecutivo in tema, e tale argomento è rimasto privo di valida confutazione;

Parole chiave

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sospensione di pena esenzione dalla pena reato continuato crimine organizzato atto sessuale con un detenuto recidiva nell'infrazione
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BELFORTE DOMENICO nato a MARCIANISE il 03/05/1957 avverso l'ordinanza del 17/12/2022 del TRIBUNALE di CUNEOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CENTOFANTI; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; esaminato il ricorso; Ritenuto che il ricorso è manifestamente infondato, perché inerente al tema della unicità di disegno criminoso, esclusa dal giudice dell'esecuzione, alla stregua di valutazione logica e aderente al dato normativo; che, infatti, la circostanza che determinati delitti siano stati commessi da soggetto già affiliato ad un'organizzazione malavitosa, e siano stati commessi nell'interesse dell'organizzazione, non è sufficiente al riconoscimento della continuazione né tra di loro né con il reato associativo, presupponendo la continuazione che i delitti in questione siano stati anticipatamente programmati, almeno nelle linee essenziali, al momento della realizzazione del primo di essi e - se l'affiliazione ne rappresenta il preesistente contesto - al momento in cui il partecipe si fosse determinato a fare ingresso nel sodalizio; circostanza non puntualmente dedotta, anche perché a torto ritenuta ininfluente, né risultante altrimenti dagli atti; che, inoltre, il giudiceta quo4ha opposto la parziale preclusione, derivante dal giudicato esecutivo in tema, e tale argomento è rimasto privo di valida confutazione;

Rilevato che il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec