Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to failure to prove planned criminal association continuity.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared Mario Ursini's appeal inadmissible regarding the continuity of a criminal association. The appellant argued that crimes committed by an affiliated member in the organization's interest constituted a continuous association, but the court found this argument unsupported by evidence of prior planning. Consequently, the appeal was rejected as unfounded, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 265 c.p.; Art. 416-bis c.p.: The continuity of a criminal association requires proof that offenses were planned at the time of joining, not merely that they were committed by an affiliated member in the organization's interest.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: URSINI MARIO nato a GIOIOSA JONICA il 20/04/1950 avverso l'ordinanza del 17/01/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CENTOFANTI; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; esaminato il ricorso; letta la memoria difensiva; Ritenuto che il ricorso è manifestamente infondato, perché inerente al tema della unicità di disegno criminoso, parzialmente esclusa dal giudice dell'esecuzione (con riferimento al reato di associazione di stampo mafioso e a delitti in materia di armi e contro la persona), alla stregua di valutazione logica e aderente al dato normativo; che, infatti, la circostanza che determinati delitti siano stati commessi da soggetto già affiliato ad un'organizzazione malavitosa, e siano stati commessi nell'interesse dell'organizzazione, non è sufficiente al riconoscimento della continuazione con il reato associativo, la quale presuppone che i delitti in questione siano stati programmati, almeno nelle linee essenziali, al momento in cui il partecipe si fosse determinato a fare ingresso nel sodalizio; circostanza non puntualmente dedotta, né risultante;
Rilevato che il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso