Ordinanza — n. 34197/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SECCIA MATTEO nato a CERIGNOLA il 18/08/1989 avverso la sentenza del 07/10/2022 della CORTE APPELLO di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CENTOFANTI; Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso; Ritenuto che esso, per sua stessa affermazione, è diretto solo a procrastinare strumentalmente il passaggio in giudicato della sentenza impugnata e a tal fine adduce vizi motivazionali da cui la sentenza in questione è palesemente immune; Rilevato che il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 34197/2023 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SECCIA MATTEO nato a CERIGNOLA il 18/08/1989 avverso la sentenza del 07/10/2022 della CORTE APPELLO di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CENTOFANTI; Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso; Ritenuto che esso, per sua stessa affermazione, è diretto solo a procrastinare strumentalmente il passaggio in giudicato della sentenza impugnata e a tal fine adduce vizi motivazionali da cui la sentenza in questione è palesemente immune; Rilevato che il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SECCIA MATTEO nato a CERIGNOLA il 18/08/1989 avverso la sentenza del 07/10/2022 della CORTE APPELLO di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CENTOFANTI; Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso; Ritenuto che esso, per sua stessa affermazione, è diretto solo a procrastinare strumentalmente il passaggio in giudicato della sentenza impugnata e a tal fine adduce vizi motivazionali da cui la sentenza in questione è palesemente immune; Rilevato che il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25/05