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Ordinanza — n. 34197/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 34197/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34197/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SECCIA MATTEO nato a CERIGNOLA il 18/08/1989 avverso la sentenza del 07/10/2022 della CORTE APPELLO di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CENTOFANTI; Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso; Ritenuto che esso, per sua stessa affermazione, è diretto solo a procrastinare strumentalmente il passaggio in giudicato della sentenza impugnata e a tal fine adduce vizi motivazionali da cui la sentenza in questione è palesemente immune; Rilevato che il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 34197/2023 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SECCIA MATTEO nato a CERIGNOLA il 18/08/1989 avverso la sentenza del 07/10/2022 della CORTE APPELLO di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CENTOFANTI; Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso; Ritenuto che esso, per sua stessa affermazione, è diretto solo a procrastinare strumentalmente il passaggio in giudicato della sentenza impugnata e a tal fine adduce vizi motivazionali da cui la sentenza in questione è palesemente immune; Rilevato che il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;

Parole chiave

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ammende per infrazione procedurale spese di difesa spese di esecuzione motivi di cassazione addebito di tasse spese legate all'invalidità
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SECCIA MATTEO nato a CERIGNOLA il 18/08/1989 avverso la sentenza del 07/10/2022 della CORTE APPELLO di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CENTOFANTI; Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso; Ritenuto che esso, per sua stessa affermazione, è diretto solo a procrastinare strumentalmente il passaggio in giudicato della sentenza impugnata e a tal fine adduce vizi motivazionali da cui la sentenza in questione è palesemente immune; Rilevato che il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25/05