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Ordinanza — n. 34078/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses criminal appeals as inadmissible due to generic arguments and repetition of rejected grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34078/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeals filed by Salvatore Faija and Domenico Maiorana inadmissible, ordering them to pay court costs and fines. The court rejected Faija's claim for re-examination of the crime's existence as repetitive of issues already decided by lower courts, while dismissing Maiorana's appeal for lacking specific legal and factual grounds. Consequently, the original conviction for attempted aggravated theft was upheld without modification.

Regesto Legislator

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Art. 609, comma 1, n. 1; Art. 610, comma 1, n. 1 c.p.p.: Appeals must be admissible; generic arguments or repetition of rejected grounds render them inadmissible.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility repetitive grounds dismissal generic arguments rejection lack of factual support court costs imposition recidiva nell'infrazione sanzioni pecuniarie tentato furto

Disposizioni normative citate

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Art. 609, comma 1, n. 1 c.p.p.
Art. 610, comma 1, n. 1 c.p.p.
Art. 616, comma 1 cod. proc. pen.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: FAIJA SALVATORE nato a PALERMO il 30/05/1971 MAIORANA DOMENICO nato a PALERMO il 06/07/1998 avverso la sentenza del 21/06/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza del Tribunale di Palermo del 13 novembre 2018 che, all'esito del giudizio abbreviato, aveva affermato la penale responsabilità di Salvatore Faija e di Domenico Maiorana per il reato di tentato furto aggravato e, concesse ad entrambi le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti e per il solo Faija anche alla recidiva, li aveva condannati alla pena ritenuta di giustizia; - che l'unico motivo del ricorso dell'imputato Faija, che si duole dell'erronea applicazione di legge e del vizio della motivazione in relazione alla sussistenza del reato, non è consentito dalla legge in questa sede di legittimità poiché reiterativo di profili di censura già adeguatamente vagliati e correttamente disattesi dalla Corte territoriale (si vedano, in particolare, paqg. 2 e 3 della sentenza impugnata); - che il ricorso dell'imputato Maiorana, che denuncia il vizio della motivazione in ordine alla sussistenza della propria responsabilità penale, è inammissibile poiché prospetta deduzioni generiche e prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggano le richieste; - che all'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci