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Ordinanza — n. 34077/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 34077/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34077/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAMONE ANTONINO nato a PALERMO il 05/06/1961 avverso la sentenza del 21/06/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO; - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Palermo ha parzialmente riformato, escludendo la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 625, primo comma, n. 2, cod. pen, la sentenza del 15 novembre 2018 del Tribunale di Palermo che aveva affermato la penale responsabilità di Antonib Mamone per il reato di furto aggravato e, concesse le attenuanti generiche equivalenti all'aggravante ed alla recidiva reiterata specifica ed infraquinquennale, l'aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia; - che il primo motivo di ricorso dell'imputato, che si duole della mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza sulla residua aggravante applicata, è manifestamente infondato in quanto si pone in palese contrasto con il dato normativo, ostandlovi il divieto di cui all'art. 69, ultimo comma, cod. pen., il quale statuisce il divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti sulla recidiva reiterata; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 34077/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 625, primo comma, n. 2, cod. pen, la sentenza del 15 novembre 2018 del Tribunale di Palermo che aveva affermato la penale responsabilità di Antonib Mamone per il reato di furto aggravato e, concesse le attenuanti generiche equivalenti all'aggravante ed alla recidiva reiterata specifica ed infraquinquennale, l'aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia; - che il primo motivo di ricorso dell'imputato, che si duole della mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza sulla residua aggravante applicata, è manifestamente infondato in quanto si pone in palese contrasto con il dato normativo, ostandlovi il divieto di cui all'art. 69, ultimo comma, cod. pen., il quale statuisce il divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti sulla recidiva reiterata; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;

Parole chiave

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decisione incidentale impugnabile decisione monitoria monopolio degli spazzacamini diritto di ottenere una decisione impugnazione di decisioni amministrative allegazione motivata
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAMONE ANTONINO nato a PALERMO il 05/06/1961 avverso la sentenza del 21/06/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Palermo ha parzialmente riformato, escludendo la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 625, primo comma, n. 2, cod. pen, la sentenza del 15 novembre 2018 del Tribunale di Palermo che aveva affermato la penale responsabilità di Antonib Mamone per il reato di furto aggravato e, concesse le attenuanti generiche equivalenti all'aggravante ed alla recidiva reiterata specifica ed infraquinquennale, l'aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia; - che il primo motivo di ricorso dell'imputato, che si duole della mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza sulla residua aggravante applicata, è manifestamente infondato in quanto si pone in palese contrasto con il dato normativo, ostandlovi il divieto di cui all'art. 69, ultimo comma, cod. pen., il quale statuisce il divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti sulla recidiva reiterata; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 2