Italian Supreme Court dismisses appeal for lack of critical analysis of lower court's reasoning on criminal liability.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Corte di Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower court failed to recognize a continuing criminal design linking the current charge to prior convictions. The court rejected this claim as generic and reiterative, noting the lower court had already adequately addressed these points without critical analysis.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 595, cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if the grounds are merely reiterative of already decided points and lack the necessary critical analysis of the contested judgment's reasoning.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TRAORE ISSA nato il 01/01/1990 avverso la sentenza del 31/03/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza del Tribunale di Palermo del 5 giugno 2019 che, all'esito del giudizio abbreviato, aveva affermato la penale responsabilità di Issa Traore per il reato di furto in abitazione aggravato e, escluse le circostanze aggravanti contestate, l'aveva condannato alla pena di giustizia; - che il primo motivo di ricorso dell'imputato, che si duole del mancato riconoscimento del vincolo della continuazione tra il fatto in contestazione e quelli oggetto delle sentenze per le quali, con ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo del 20 ottobre 2021, è già stata riconosciuta l'esistenza di un medesimo disegno criminoso, oltre ad essere meramente reiterativo di profili di censura già adeguatamente vagliati e clisattesi dal giudice di merito (si vedano pagg. 5, 6 e 7 della motivazione del provvedimento impugnato), risulta anche generico, nella misura in cui non è scandito dalla necessaria analisi critica delle statuizioni della sentenza impugnata; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 2