Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 34072/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 34072/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34072/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ALABISO MELCHIORRE SALVATORE (CUI 01EG3HS) nato a LICATA il 30/11/1973 avverso la sentenza del 16/05/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO; E CONSIDERATO IN DIIRITTO - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Palermo ha dichiarato inammissibile, per genericità dei motivi, l'appello proposto da Nlelchiorre Salvatore Alabiso avverso la sentenza del Tribunale di Agrigento del 8 luglio 2020 che, all'esito del giudizio abbreviato, aveva affermato la sua penale responsabilità per il reato di furto aggravato dalla violenza sulle cose e perché commesso su cose destinate a pubblico servizio, oltre che dalla recidiva reiterata specifica infraquinquennale, e, concesse le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti e alla recidiva, l'aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia; - che il ricorso dell'imputato, che lamenta violazione di legge in relazione all'art. 581 cod. proc. pen. e vizio di motivazione, è inammissibile perché, quanto al difetto di motivazione, deve osservarsi che qualora sia sottoposta al vaglio del giudice di legittimità la correttezza di una decisione in rito, la Corte stessa è giudice dei presupposti della decisione, sulla quale esercita il proprio controllo, quale che sia il ragionamento esibito per giustificarla, con la conseguenza che non incorre nel vizio del difetto di motivazione la sentenza di appello che non motivi le ragioni di un decisione in rito, laddove questa sia stata legittimamente adottata (vedi Sez. 5, n. 17979 del 05/03/2013, Iannonte, Rv. 255515) e nel caso di specie la dedotta violazione processuale non sussiste, atteso che la aggravante ritenuta dal Tribunale è quella della violenza sulle cose e non quella del mezzo fraudolento, alla quale fa riferimento l'imputato nell'atto di appello, mentre in relazione all'aggravante dell'essere il furto stato commesso su cosa destinata a pubblico servizio il motivo di appello risultava generico poiché la quantità di energia sottratta non rileva ai fini della destinazione del bene a pubblico servizio e comunque il Tribunale aveva escluso che la quantità di energia sottratta fosse di scarso valore, cosicché il ricorrente ha mostrato di non volersi confrontare con le argomentazioni poste dal Tribunale a fondamento della sua decisione, anche con riferimento al rigetto dell'istanza di applicazione dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen.; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 581 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 34072/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 581 cod. proc. pen. e vizio di motivazione, è inammissibile perché, quanto al difetto di motivazione, deve osservarsi che qualora sia sottoposta al vaglio del giudice di legittimità la correttezza di una decisione in rito, la Corte stessa è giudice dei presupposti della decisione, sulla quale esercita il proprio controllo, quale che sia il ragionamento esibito per giustificarla, con la conseguenza che non incorre nel vizio del difetto di motivazione la sentenza di appello che non motivi le ragioni di un decisione in rito, laddove questa sia stata legittimamente adottata (vedi Sez. 5, n. 17979 del 05/03/2013, Iannonte, Rv. 255515) e nel caso di specie la dedotta violazione processuale non sussiste, atteso che la aggravante ritenuta dal Tribunale è quella della violenza sulle cose e non quella del mezzo fraudolento, alla quale fa riferimento l'imputato nell'atto di appello, mentre in relazione all'aggravante dell'essere il furto stato commesso su cosa destinata a pubblico servizio il motivo di appello risultava generico poiché la quantità di energia sottratta non rileva ai fini della destinazione del bene a pubblico servizio e comunque il Tribunale aveva escluso che la quantità di energia sottratta fosse di scarso valore, cosicché il ricorrente ha mostrato di non volersi confrontare con le argomentazioni poste dal Tribunale a fondamento della sua decisione, anche con riferimento al rigetto dell'istanza di applicazione dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen.; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;

Parole chiave

Generato dall'IA
sottrazione di energia risarcimento per atto illecito accuse di abuso danneggiamento d'impianti elettrici retribuzione abusiva abuso di impianti di telecomunicazioni

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 581 cod. proc. pen
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ALABISO MELCHIORRE SALVATORE (CUI 01EG3HS) nato a LICATA il 30/11/1973 avverso la sentenza del 16/05/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO;

RITENUTO IN FATTO

E CONSIDERATO IN DIIRITTO - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Palermo ha dichiarato inammissibile, per genericità dei motivi, l'appello proposto da Nlelchiorre Salvatore Alabiso avverso la sentenza del Tribunale di Agrigento del 8 luglio 2020 che, all'esito del giudizio abbreviato, aveva affermato la sua penale responsabilità per il reato di furto aggravato dalla violenza sulle cose e perché commesso su cose destinate a pubblico servizio, oltre che dalla recidiva reiterata specifica infraquinquennale, e, concesse le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti e alla recidiva, l'aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia; - che il ricorso dell'imputato, che lamenta violazione di legge in relazione all'art. 581 cod. proc. pen. e vizio di motivazione, è inammissibile perché, quanto al difetto di motivazione, deve osservarsi che qualora sia sottoposta al vaglio del giudice di legittimità la correttezza di una decisione in rito, la Corte stessa è giudice dei presupposti della decisione, sulla quale esercita il proprio controllo, quale che sia il ragionamento esibito per giustificarla, con la conseguenza che non incorre nel vizio del difetto di motivazione la sentenza di appello che non motivi le ragioni di un decisione in rito, laddove questa sia stata legittimamente adottata (vedi Sez. 5, n. 17979 del 05/03/2013, Iannonte, Rv. 255515) e nel caso di specie la dedotta violazione processuale non sussiste, atteso che la aggravante ritenuta dal Tribunale è quella della violenza sulle cose e non quella del mezzo fraudolento, alla quale fa riferimento l'imputato nell'atto di appello, mentre in relazione all'aggravante dell'essere il furto stato commesso su cosa destinata a pubblico servizio il motivo di appello risultava generico poiché la quantità di energia sottratta non rileva ai fini della destinazione del bene a pubblico servizio e comunque il Tribunale aveva escluso che la quantità di energia sottratta fosse di scarso valore, cosicché il ricorrente ha mostrato di non volersi confrontare con le argomentazioni poste dal Tribunale a fondamento della sua decisione, anche con riferimento al rigetto dell'istanza di applicazione dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen.; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. C