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Ordinanza — n. 34067/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 34067/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34067/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: DI MAGGIO ROSA nato a PALERMO il 28/07/1994 CORTI ALESSANDRO nato a ERBA il 29/05/1989 avverso la sentenza del 13/06/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO;

Regesto Legislator

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art. 54 cod. pen, art. 131-bis cod. pen, art. 133 cod. pen; Ordinanza — n. 34067/2023 — snpen · Corte di Cassazione: la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: DI MAGGIO ROSA nato a PALERMO il 28/07/1994 CORTI ALESSANDRO nato a ERBA il 29/05/1989 avverso la sentenza del 13/06/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO;

Parole chiave

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violazione di domicilio costi d'alloggio reati contro il patrimonio legge sugli alloggi alloggio insalubre stato di bisogno

Disposizioni normative citate

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art. 54 cod. pen
e, ritenuta la continuazione, li aveva condannati alla pena di giustizia; - che il primo motivo dei ricorsi degli imputati, che lamentano il mancato riconoscimento della scriminante dello stato di necessità ex art. 54 cod.
art. 131-bis cod. pen
267640); - che il secondo motivo dei ricorsi degli imputati, che lamentano il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod.
art. 133 cod. pen
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: DI MAGGIO ROSA nato a PALERMO il 28/07/1994 CORTI ALESSANDRO nato a ERBA il 29/05/1989 avverso la sentenza del 13/06/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza del Tribunale di Sciacca del 15 dicembre 2020 che, all'esito del giudizio abbreviato, aveva affermato la penale responsabilità di Rosa Di Maggio e Alessandro Conti per i reati di invasione di edifici e di violazione di domicilio aggravata di cui agli artt. 633 e 614, comma 4, cod. pen. e, ritenuta la continuazione, li aveva condannati alla pena di giustizia; - che il primo motivo dei ricorsi degli imputati, che lamentano il mancato riconoscimento della scriminante dello stato di necessità ex art. 54 cod. pen., è inammissibile, in quanto reiterativo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di secondo grado (si vedano pagg. 2 e 3 della motivazione del provvedimento impugnato) e comunque è manifestamente infondato atteso che questa Corte ha più volte ribadito che l'esimente dello stato di necessità postula il pericolo attuale di un danno grave alla persona, non scongiurabile se non attraverso l'atto penalmente illecito, e non può quindi applicarsi a reati asseritamente provocati da uno stato di bisogno economico, qualora ad esso possa comunque ovviarsi attraverso comportamenti non criminalmente rilevanti (Sez. 3, n. 35590 del 11/05/2016, Mbaye, Rv. 267640); - che il secondo motivo dei ricorsi degli imputati, che lamentano il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen., non è consentito dalla legge in sede di legittimità in quanto riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di secondo grado (si vedano pagg. 3 e 4 della motivazione del provvedimento impugnato) attesa la presenza di plurimi precedenti penali per reati contro il patrimonio gravanti sugli imputati, nonché la valutazione complessiva e congiunta delle circostanze fattuali; - che il terzo motivo dei ricorsi, con cui si contesta la mancata concessione delle attenuanti generiche, non è consentito dalla legge in sede di legittimità in quanto inerisce al trattamento sanzionatorio ben motivato dalla Corte territoriale (si veda pag. 4 della motivazione del provvedimento impugnato), atteso che la giurisprudenza di legittimità ha statuito che in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269); - che all'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle