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Ordinanza — n. 34061/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeals against aggravated theft conviction for lack of merit and procedural defects.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34061/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeals by Salvatore Annarumma and Giovanni Cavallaro inadmissible and ordered them to pay costs. The appellants challenged a second-instance confirmation of their conviction for aggravated theft, arguing insufficient reasoning regarding specific statutory articles and claiming a minor profit motive. The court rejected these claims, finding the lower court's reasoning adequate and the alleged mitigating circumstance inapplicable due to the theft's value exceeding the threshold for special leniency.

Regesto Legislator

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Art. 110 cod. pen.; Art. 56 cod. pen.; Art. 606, comma 3 cod. proc. pen.; Art. 62, comma 1, n. 4 cod. pen. Appeals lacking substantive merit or raised for the first time are inadmissible; mitigating circumstances for minor profit require negligible economic prejudice.

Parole chiave

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aggravated theft conviction lack of merit appeal first instance procedural defect minor profit mitigation economic prejudice threshold court of cassation criminal procedure code furto di lieve entità

Disposizioni normative citate

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Art. 110 cod. pen.
Art. 56 cod. pen.
pen e all'art. 56 cod. pen., è manifestamente infondato, atteso che viene asserito un difetto di motivazione che non emerge dal provvedimento impugnato, avendo la Corte di appello ben motivato sul punto (si veda, in particolare, pagine 4 della motivazione); - che il secondo motivo è inammissibile ai sensi dell'art.
Art. 606, comma 3 cod. proc. pen.
pen., è manifestamente infondato, atteso che viene asserito un difetto di motivazione che non emerge dal provvedimento impugnato, avendo la Corte di appello ben motivato sul punto (si veda, in particolare, pagine 4 della motivazione); - che il secondo motivo è inammissibile ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod.
Art. 62, comma 1, n. 4 cod. pen.
Art. 616, comma 1 cod. proc. pen.
262450), mentre nel caso di specie è stata sottratta un cavo di alluminio del valore di euro 150,00; - che all'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod.
art. 56 cod. pen
pen e all'art. 56 cod. pen., è manifestamente infondato, atteso che viene asserito un difetto di motivazione che non emerge dal provvedimento impugnato, avendo la Corte di appello ben motivato sul punto (si veda, in particolare, pagine 4 della motivazione); - che il secondo motivo è inammissibile ai sensi dell'art.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 8530 del 13/02/2015, Chiefari, Rv. 262450
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: ANNARUMMA SALVATORE nato a SCAFATI il 05/02/1972 CAVALLARO GIOVANNI nato a SCAFATI il 25/03/1973 avverso la sentenza del 20/09/2022 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Salerno ha confermato la sentenza del 15 settembre 2021 emessa dal Giudice monocratico del Tribunale di Nocera Inferiore che aveva affermato la penale responsabilità di Salvatore Annarumnna e Giovanni Cavallaro per il reato di furto aggravato e li aveva condannati alla pena ritenuta di giustizia; - che il primo motivo di ricorso dei ricorrenti, che si dolgono della mancanza della motivazione in relazione all'art. 110 cod. pen e all'art. 56 cod. pen., è manifestamente infondato, atteso che viene asserito un difetto di motivazione che non emerge dal provvedimento impugnato, avendo la Corte di appello ben motivato sul punto (si veda, in particolare, pagine 4 della motivazione); - che il secondo motivo è inammissibile ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., in quanto dedotto per la prima volta con il ricorso per cassazione ed è comunque manifestamente infondato, atteso che questa Corte ha reiteratamente affermato, in tema di configurabilità della circostanza attenuante dell'aver agito per conseguire o dell'avere comunque conseguito un lucro di speciale tenuità prevista dall'art. 62, comma 1, n. 4 cod. pen., che la sua applicazione richiede necessariamente che il pregiudizio cagionato sia lievissimo, ossia di valore economico pressoché irrilevante (Sez. 4, n. 8530 del 13/02/2015, Chiefari, Rv. 262450), mentre nel caso di specie è stata sottratta un cavo di alluminio del valore di euro 150,00; - che all'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così