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Ordinanza — n. 34059/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 34059/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34059/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CATALANO MICHELE nato a BARI il 16/12/1982 avverso la sentenza del 27/05/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO; - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Bari ha confermato la sentenza del 11 novembre 2019 del Tribunale di Bari che, all'esito del giudizio abbreviato, aveva affermato la penale responsabilità di Michele Catalano per il reato di furto aggravato dall'esposizione alla pubblica fede e l'aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia; - che l'unico motivo del ricorso dell'imputato, che si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione al riconoscimento dell'aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n. 7, cod. pen., è inammissibile in quanto costituente una mera doglianza in punto di fatto non consentita dalla legge in sede di legittimità, oltre che riproduttivo di censure già adeguatamente vagliate e correttamente disattese dal giudice di merito, senza scandire una specifica critica alle argomentazioni fondanti la sentenza impugnata, bensì limitandosi a invocare una ricostruzione del fatto differente da quella operata dal giudice di merito; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 34059/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 625, comma 1, n. 7, cod. pen., è inammissibile in quanto costituente una mera doglianza in punto di fatto non consentita dalla legge in sede di legittimità, oltre che riproduttivo di censure già adeguatamente vagliate e correttamente disattese dal giudice di merito, senza scandire una specifica critica alle argomentazioni fondanti la sentenza impugnata, bensì limitandosi a invocare una ricostruzione del fatto differente da quella operata dal giudice di merito; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;

Parole chiave

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reati contro il patrimonio furto aggravato minaccia alla sicurezza pubblica aggravamento della pena tutela dell'interesse pubblico infrazione privilegiata
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CATALANO MICHELE nato a BARI il 16/12/1982 avverso la sentenza del 27/05/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Bari ha confermato la sentenza del 11 novembre 2019 del Tribunale di Bari che, all'esito del giudizio abbreviato, aveva affermato la penale responsabilità di Michele Catalano per il reato di furto aggravato dall'esposizione alla pubblica fede e l'aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia; - che l'unico motivo del ricorso dell'imputato, che si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione al riconoscimento dell'aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n. 7, cod. pen., è inammissibile in quanto costituente una mera doglianza in punto di fatto non consentita dalla legge in sede di legittimità, oltre che riproduttivo di censure già adeguatamente vagliate e correttamente disattese dal giudice di merito, senza scandire una specifica critica alle argomentazioni fondanti la sentenza impugnata, bensì limitandosi a invocare una ricostruzione del fatto differente da quella operata dal giudice di merito; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in Favore della Cassa delle ammende. Così deciso i