Italian court dismisses appeal against conviction for theft, ruling the defendant's complaint regarding sentencing motivation is unfounded.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal filed by Ivano Baroni inadmissible, confirming his conviction for theft by the Court of Appeal of Milan. Baroni argued that the lower court's sentencing was motivated improperly under Article 133 of the Penal Code, claiming the appellate court failed to adequately justify the application of generic mitigating circumstances. The court rejected this claim, finding that the appellate court provided sufficient reasoning regarding the defendant's procedural conduct as a factor for leniency, thereby upholding the original judgment.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 133 cod. pen.; Art. 616, comma 1 cod. proc. pen.: An appeal challenging a criminal judgment on grounds of insufficient motivation regarding sentencing is inadmissible if the appellate court has provided adequate reasoning on the assessment of mitigating circumstances and the defendant's procedural behavior.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BARONI IVANO nato a TRADATE il 01/05/1961 avverso la sentenza del 05/10/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO; di
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza del 22 febbraio 2021 del Tribunale di Como che, all'esito del giudizio abbreviato, aveva affermato la penale responsabilità di Ivano Baroni per il reato di furto e, riconosciute le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla recidiva reiterata specifica ed infraquinquennale, l'aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia; - che l'unico motivo del ricorso dell'imputato, che lamenta vizio di motivazione in relazione all'art. 133 cod. pen., è manifestamente infondato, avendo la Corte di appello fornito adeguata motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio e, in particolare, sull'avvenuta valorizzazione del comportamento processuale dell'imputato quale elemento in favore della concessione delle circostanze attenuanti generiche; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i