Italian court dismisses appeal against aggravated theft conviction due to lack of minor offense defense and continuous custody requirement.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's conviction for aggravated attempted theft. The appellant argued for non-punishment due to the minor nature of the act and requested exclusion of the aggravated circumstance regarding supermarket theft. The court rejected these claims, noting the defendant's habitual criminal record precluded the minor offense defense and that supermarket self-service environments do not guarantee the continuous custody required to exclude the specific aggravating circumstance.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 131-bis cod. pen.; Art. 625, n. 7 cod. pen.: The defense of particular minor facts requires non-habitual behavior, and the exclusion of theft aggravation for supermarket goods demands continuous direct custody, which is absent in self-service environments.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PATANIA SEBASTIANO nato a CANTU il 10/10/1973 avverso la sentenza del 25/10/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza del Tribunale di Milano del 10 maggio 2021 che, all'esito del giudizio abbreviato, aveva affermato la penale responsabilità di Sebastiano Patania per il reato di tentato furto aggravato e, ritenuta sussistente l'aggravante di cui all'art. 625, primo comma, n. 7, cod. pen. e la recidiva specifica, reiterata ed infraquinquennale, l'aveva condannato alla pena di giustizia; - che il primo motivo del ricorso, con il quale l'imputato denunzia inosservanza di legge in relazione al mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, di cui all'art. 131-bis cod. pen., è in palese contrasto con il dato normativo, atteso che per l'applicazione dell'art. 131-bis cod. pen.
è necessario che il comportamento non sia abituale, mentre nel caso de quo, all'opposto, l'imputato è gravato da plurime condanne per reati contro il patrimonio o per fine di lucro; - che il secondo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia l'inosservanza della legge in relazione alla mancata esclusione dell'aggravante ex art. 625, primo comma, n. 7, cod. pen., è manifestamente infondato in quanto in palese contrasto con la giurisprudenza di legittimità, la quale ha più volte ribadito che sussiste l'aggravante dell'esposizione della cosa per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede nel caso in cui il soggetto attivo si impossessi della merce sottratta dai banchi di un supermercato, considerato che nei supermercati - in cui la scelta delle merci avviene con il sistema del "self service" - la vigilanza praticata dagli addetti è priva di carattere continuativo e si connota come occasionale e/o a campione, mentre l'esclusione dell'aggravante in questione richiede che sulla cosa sia esercitata una custodia continua e diretta, non essendo sufficiente, a tal fine, una vigilanza generica, saltuaria ed eventuale (Sez.5, n. 6416 del 14/11/2014, Garofalo, Rv. 262663) e, comunque, il motivo è generico in quanto reiterativo di censure già dedotte in appello e adeguatamente disattese; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Co