Ordinanza — n. 34055/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: YOUNAS WAQAR nato il 01/02/1998 avverso la sentenza del 11/10/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO; • - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza del 21 aprile 2021 del Tribunale di Como che aveva affermato la penale responsabilità di Waqar Younas per il reato di furto in abitazione e, ritenuta la contestata recidiva specifica infraquinquennalie e concesse le attenuanti generiche equivalenti, lo aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia; - che il motivo di ricorso dell'imputato, che denunzia il vizio di motivazione della sentenza della Corte di Appello, è inammissibile in quanto in realtà volto a sollevare censure in fatto e a sollecitare una rivalutazione del materiale istruttorio non consentita in questa sede di legittimità; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 34055/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: YOUNAS WAQAR nato il 01/02/1998 avverso la sentenza del 11/10/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO; •
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza del 21 aprile 2021 del Tribunale di Como che aveva affermato la penale responsabilità di Waqar Younas per il reato di furto in abitazione e, ritenuta la contestata recidiva specifica infraquinquennalie e concesse le attenuanti generiche equivalenti, lo aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia; - che il motivo di ricorso dell'imputato, che denunzia il vizio di motivazione della sentenza della Corte di Appello, è inammissibile in quanto in realtà volto a sollevare censure in fatto e a sollecitare una rivalutazione del materiale istruttorio non consentita in questa sede di legittimità; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 2