Italian Court dismisses appeal against aggravated theft conviction, upholding generic mitigating circumstances and sentencing rationale.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Yousef Titaf inadmissible, confirming the lower court's conviction for aggravated attempted theft. The appellant argued against the application of non-punishability and the specific sentencing criteria, but the court found the territorial court's reasoning sufficient regarding the aggravating circumstance of property damage and the calculation of the statutory minimum. Consequently, the appeal was rejected, and the defendant was ordered to pay court costs and a fine to the state.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 131-bis, Art. 625 n. 2, Art. 133 cod. pen.; The territorial court's provision of adequate motivation regarding aggravating circumstances and sentencing criteria renders an appeal manifestly unfounded, requiring specific justification only for sentences exceeding the medium statutory minimum.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TITAF YOUSEF nato il 01/01/1985 avverso la sentenza del 04/11/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza del Tribunale di Milano del 9 marzo 2022 che, all'esito del giudizio abbreviato, concesse le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti contestate, aveva affermato la penale responsabilità di Yousef Titaf per il reato di tentato furto aggravato e l'aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia; - che il primo motivo del ricorso dell'imputato è manifestamente infondato, atteso che la Corte territoriale ha fornito adeguata motivazione sulle ragioni che ostano all'applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., ossia il riconoscimento della sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 625 n. 2 cod. pen. e l'entità dell'offesa di natura patrimoniale non trascurabile, avendo l'imputato anche infranto il vetro di una finestra per introdursi nell'esercizio commerciale, circostanza indicativa di superiore pericolosità e che aumenta il grado di colpevolezza dell'imputato; - che il secondo motivo di ricorso, con cui il ricorrente si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione con riferimento al trattamento sanzionatorio, è manifestamente infondato, in quanto la Corte territoriale ha correttamente applicato il principio per il quale solo l'irrogazione di una pena base pari o superiore al medio edittale richiede una specifica motivazione in ordine ai criteri soggettivi ed oggettivi elencati dall'art. 133 cod. pen., valutati ed apprezzati tenendo conto della funzione rieducativa, retributiva e preventiva della pena (Sez. 5, n. 35100 del 27/06/2019, Torre, Rv. 276932), mentre per una pena base contenuta entro tale limite è sufficiente un generico rinvio all'adeguatezza della pena (Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283) e quindi agli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Del Papa Giorgio, Rv. 276288) e, peraltro, la media edittale deve essere calcolata non dimezzando il massimo edittale previsto per il reato, ma dividendo per due il numero di mesi o anni che separano il minimo dal massimo edittale ed aggiungendo il risultato così ottenuto al minimo (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Del Papa, Rv. 276288); - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;
P . Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Co