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Ordinanza — n. 34051/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against aggravated attempted theft conviction regarding aggravating and mitigating circumstances.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34051/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's conviction for aggravated attempted theft. The appellant argued for the exclusion of an aggravating circumstance and the recognition of a mitigating one, but the court found these arguments legally unfounded. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 625 n. 7 cod. pen.; Art. 62 n. 4 cod. pen.: The Court of Cassation holds that appeals challenging the reasoning on aggravating or mitigating circumstances are inadmissible in the stage of legality, as the trial court has already provided a logically and legally sound justification for its conviction.

Parole chiave

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inadmissible appeal aggravating circumstance mitigating circumstance attempted theft stage of legality asserzione difendibile domanda di ricusazione attendibilità dei testimoni

Disposizioni normative citate

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Art. 625 n. 7 cod. pen.
Art. 62 n. 4 cod. pen.
Art. 616, comma 1 cod. proc. pen.
166806); - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, c:omma 1, cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 28243 del 28/03/2013, Zonni
Sez. U, n. 10446 del 07/07/1984, Del Pozzo
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AAOUAD RACHID nato il 14/07/1981 avverso la sentenza del 21/10/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza del 17 maggio 2022 del Tribunale di Milano che, all'esito del giudizio abbreviato, aveva affermato la penale responsabilità di Rachici Aaouad per il reato di tentato furto aggravato, così riqualificato il fatto originariamente contestato quale furto consumato, e, applicata la recidiva specifica, reiterata ed infraquinquennale, l'aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia; - che il primo motivo di ricorso dell'imputato, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della mancata esclusione dell'aggravante di cui all'art. 625 n. 7 cod. pen., è inammissibile in quanto non consentito dalla legge in sede di legittimità perché tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, pagg. 3 e 4 della motivazione della sentenza della Corte di appello); - che il secondo motivo di ricorso, con cui si denuncia l'errata interpretazione della legge in relazione al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., è manifestamente infondato, atteso che nei reati contro il patrimonio, la circostanza attenuante comune del danno di speciale tenuità é applicabile anche al delitto tentato quando sia possibile desumere con certezza, dalle modalità del fatto e in base ad un preciso giudizio ipotetico che, se il reato fosse stato riportato al compimento, il danno patrimoniale per la persona offesa sarebbe stato di rilevanza minima (Sez.

U, n. 28243 del 28/03/2013, Zonni, Rv. 255528) e nel caso di specie il danno è stato correttamente quantificato in euro 189,40 e ritenuto non irrisorio, dovendo tenersi conto del valore economico che la cosa oggetto del reato ha nelle normali contrattazioni commerciali in un determinato momento storico senza che possa darsi peso, a tale riguardo, ad elementi contingenti o casuali, di natura oggettiva o soggettiva, che possano influenzare, in un senso o nell'altro, la valutazione della cosa come tale (Sez. U, n. 10446 del 07/07/1984, Del Pozzo, Rv. 166806); - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, c:omma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così