Cassation court dismisses appeal regarding photo ID reliability, stating such review is barred at this stage.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower court erred in assessing the reliability of a photographic identification used to convict him of attempted burglary. The court rejected this claim because re-evaluating the credibility of a photo recognition is not permitted during the final stage of criminal proceedings.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 600, comma 1, n. 1, cod. proc. pen.; Art. 616, comma 1, cod. proc. pen.: An appeal challenging the reliability of a photographic identification is inadmissible at the cassation stage as it requires a new factual assessment barred from this jurisdiction.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DUBOIS FRANCO nato a CIGLIANO il 18/03/1963 avverso la sentenza del 10/11/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza del 5 luglio 2021 del Tribunale di Pavia nella parte in cui, concesse le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante e alla recidiva, nonché l'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., aveva affermato la penale responsabilità di Franco Dubois per il reato di tentato furto in abitazione aggravato e l'aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia; - che il motivo del ricorso dell'imputato, che si duole della violazione di legge e del vizio della motivazione in relazione al giudizio di attendibilità dell'individuazione fotografica posta a fondamento della pronuncia di condanna, è inammissibile poiché è volto ad invocare una rivalutazione dell'attendibilità del riconoscimento fotografico non consentita in questa sede di legittimità; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il