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Ordinanza — n. 34045/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 34045/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34045/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RIZZI GIOVANNI nato a BITONTO il 29/07/1951 avverso la sentenza del 20/10/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO; - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza del 20 novembre 2020 del Tribunale di Monza che aveva affermato la penale responsabilità di Giovanni Rizzi per il reato di tentato furto e, applicate le attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva, l'aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia ed al risarcimento del danno in favore della costituita parte civile; - che il motivo del ricorso dell'imputato, che si duole dell'erronea applicazione della disciplina del tentativo, è inammissibile per manifesta infondatezza oltre che per carenza di interesse del ricorrente, atteso che questa Corte ha ribadito che è inammissibile per carenza d'interesse il ricorso per cassazione avverso la sentenza di secondo grado che non abbia preso in considerazione un motivo di appello che risulti ab origine inammissibile per manifesta infondatezza, in quanto l'eventuale accoglimento della doglianza non sortirebbe alcun esito favorevole in sede di giudizio di rinvio (Sez. 3, n. 46588 del 03/10/2019, Bercigli, Rv. 277281); - che, peraltro, la Corte di appello ha adeguatamente motivato in ordine alle ragioni per le quali la riduzione di un terzo per il tentativo deve ritenersi congrua; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 34045/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 3, n. 46588 del 03/10/2019, Bercigli, Rv. 277281); - che, peraltro, la Corte di appello ha adeguatamente motivato in ordine alle ragioni per le quali la riduzione di un terzo per il tentativo deve ritenersi congrua; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;

Parole chiave

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tentato furto licenziamento per furto furto di lieve entità risarcimento per atto illecito reato di poca entità recidiva nell'infrazione
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RIZZI GIOVANNI nato a BITONTO il 29/07/1951 avverso la sentenza del 20/10/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza del 20 novembre 2020 del Tribunale di Monza che aveva affermato la penale responsabilità di Giovanni Rizzi per il reato di tentato furto e, applicate le attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva, l'aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia ed al risarcimento del danno in favore della costituita parte civile; - che il motivo del ricorso dell'imputato, che si duole dell'erronea applicazione della disciplina del tentativo, è inammissibile per manifesta infondatezza oltre che per carenza di interesse del ricorrente, atteso che questa Corte ha ribadito che è inammissibile per carenza d'interesse il ricorso per cassazione avverso la sentenza di secondo grado che non abbia preso in considerazione un motivo di appello che risulti ab origine inammissibile per manifesta infondatezza, in quanto l'eventuale accoglimento della doglianza non sortirebbe alcun esito favorevole in sede di giudizio di rinvio (Sez. 3, n. 46588 del 03/10/2019, Bercigli, Rv. 277281); - che, peraltro, la Corte di appello ha adeguatamente motivato in ordine alle ragioni per le quali la riduzione di un terzo per il tentativo deve ritenersi congrua; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis