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Ordinanza — n. 34044/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 34044/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34044/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BONELLI PATRIZIO nato a NAPOLI il 20/10/1970 avverso la sentenza del 04/10/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO; - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza del 21 giugno 2021 del Tribunale di Pavia che aveva affermato la penale responsabilità di Patrizio Bonelli per il reato di sostituzione di persona e, riconosciute le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla recidiva specifica, l'aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia; - che il motivo del ricorso dell'imputato, che deduce violazione di legge in ordine agli elementi costitutivi del delitto di cui all'art. 494 cod. pen. e difetto di motivazione, è inammissibile in quanto estremamente generico e privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;

Regesto Legislator

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art. 494 cod. pen; Ordinanza — n. 34044/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 494 cod. pen. e difetto di motivazione, è inammissibile in quanto estremamente generico e privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;

Parole chiave

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sostituzione dei motivi motivi di revisione esecuzione della pena detentiva sostitutiva risarcimento per errore giudiziario ammende per infrazione procedurale motivazione inadeguata delle censure costituzionali

Disposizioni normative citate

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art. 494 cod. pen
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BONELLI PATRIZIO nato a NAPOLI il 20/10/1970 avverso la sentenza del 04/10/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza del 21 giugno 2021 del Tribunale di Pavia che aveva affermato la penale responsabilità di Patrizio Bonelli per il reato di sostituzione di persona e, riconosciute le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla recidiva specifica, l'aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia; - che il motivo del ricorso dell'imputato, che deduce violazione di legge in ordine agli elementi costitutivi del delitto di cui all'art. 494 cod. pen. e difetto di motivazione, è inammissibile in quanto estremamente generico e privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il