Cassation court dismisses appeal claiming insufficient sentencing motivation, ruling brevity is valid if logically sound.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Constantin Andrei Popa inadmissible, rejecting his claim that the Court of Appeal's sentencing decision lacked sufficient motivation. Although Popa argued the reasoning was overly brief, the court affirmed that concise explanations are legally adequate provided they are logically coherent and substantively valid. Consequently, the appeal was dismissed, and Popa was ordered to pay procedural costs and a fine to the state treasury.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 600 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: The requirement for exhaustive motivation in criminal judgments is satisfied by a succinct exposition if the reasoning is clear, logical, and free of contradictions, rather than by the length or number of propositions used.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: POPA CONSTANTIN ANDREI nato il 22/06/1990 avverso la sentenza del 09/11/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO; v i
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza del 12 ottobre 2020 del Tribunale di Monza che aveva affermato la penale responsabilità di Constantin Andrei Popa per il reato di cui all'art. 497-bis, primo comma, cod. pen. e, disapplicata la contestata recidiva, l'aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia; - che il motivo del ricorso dell'imputato, che si duole della mancanza della motivazione della sentenza impugnata in quanto estremamente sintetica, è manifestamente infondato, considerando che la Corte di appello ha fornito adeguata motivazione, priva di contraddizioni o illogicità, in ordine ai motivi proposti in sede di appello, atteso, inoltre, che questa Corte di Cassazione ha più volte ribadito, in tema di motivazione della sentenza, che le esigenze di una esaustiva argomentazione sono soddisfatte anche da una succinta esposizione dei motivi di fatto e di diritto, a nulla rilevando il numero o la lunghezza delle proposizioni destinate a tale scopo, quanto, invece, il contenuto, la chiarezza e la validità argomentativa delle stesse, derivante dalla logicità delle connessioni e delle inferenze valutative (Sez. 6, n. 14407 del 26/02/2009, Imp.
P.G. in proc. Pasquali, Rv. 243266); - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec