Cassation court dismisses appeal against aggravated theft conviction, upholding lower court's sentencing discretion.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Angelo Campanella inadmissible, confirming the Milan Court of Appeal's decision. Campanella argued that the trial court failed to provide specific reasoning for denying the prevalence of general mitigating circumstances over aggravating ones in his aggravated theft conviction. The court ruled that such sentencing balances are within the trial judge's discretionary power and require only general reference to statutory criteria when the sentence falls within the standard range.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 133 cod. pen.; The Court of Cassation holds that the balancing of aggravating and mitigating circumstances is a discretionary power of the trial judge, requiring only general reference to statutory criteria when the sentence is within the standard range, without needing an exhaustive exposition of evaluation methods.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAMPANELLA ANGELO nato a PALERMO il 30/01/1995 avverso la sentenza del 05/07/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza del 9 febbraio 2021 del Tribunale di Monza che, all'esito del giudizio abbreviato, aveva affermato la penale responsabilità di Angelo Campanella per il reato di furto aggravato e, concesse le attenuanti generiche ritenute equivalenti alla aggravante della violenza sulle cose, lo aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia; - che il motivo di ricorso dell'imputato, che si duole dell'inosservanza della legge e della contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in merito al diniego della prevalenza delle attenuanti generiche sulle aggravanti e alla misura della pena, è manifestamente infondato, atteso che solo l'irrogazione di una pena base pari o superiore al medio edittale richiede una specifica motivazione in ordine ai criteri soggettivi ed oggettivi elencati dall'art. 133 cod. pen., valutati ed apprezzati tenendo conto della funzione rieducativa, retributiva e preventiva della pena (Sez. 5, n. 35100 del 27/06/2019, Torre, Rv. 276932), mentre per una pena base contenuta entro tale limite, come nel caso di specie, è sufficiente un generico rinvio all'adeguatezza della pena (Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283) e quindi agli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Del Papa Giorgio, Rv. 276288) e che, in tema di circostanze, il giudizio di bilanciamento tra le aggravanti e le attenuanti costituisce esercizio del potere valutativo riservato al giudice di merito ed insindacabile in sede di legittimità, ove congruamente motivato alla stregua anche solo di alcuni dei parametri previsti dall'art. 133 cod. pen., senza che occorra un'analitica esposizione dei criteri di valutazione adoperati (Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, Martinenghi, Rv. 279838;
Sez. 4, n. 10379 del 26/03/1990, Di Carlo, Rv. 184914; Sez. 1, n. 3163 del 28/11/1988, Donato, Rv. 180654), cosicché la Corte territoriale ha adeguatamente motivato sul punto, osservando che il discostamento dal minimo edittale risulta giustificato sulla base dell'oggettiva gravità del fatto, anche in considerazione dell'ingente valore del corpo del reato e della pericolosità sociale dell'imputato, e che la pena risulta adeguata alla luce dei numerosi precedenti penali cui l'imputato risulta gravato e che la buona condotta processuale dello stesso, elemento valutato dal giudice di primo grado, non costituisce elemento idoneo a motivare un giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti sulla contestata aggravante; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc.pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende