Cassation court dismisses appeal as inadmissible for raising non-allowed facts in a criminal case.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Gaetano Butera inadmissible, confirming his conviction for attempted aggravated theft. The appellant sought to raise factual objections, but the court ruled that such censes are not permitted in a criminal proceeding of this type. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 609, comma 1, c.p.p.; Art. 616, comma 1, c.p.p.: An appeal in a criminal proceeding is inadmissible if it is directed solely at raising factual objections not permitted in this stage of the proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BUTERA GAETANO nato a LECCO il 25/10/1964 avverso la sentenza del 04/10/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza del Tribunale di Sondrio del 26 ottobre 2020 che aveva affermato la penale responsabilità di Gaetano Butera per il reato di tentato furto aggravato dall'aver commesso il fatto con l'uso di violenza sulle cose e lo aveva condannato alla pena di giustizia; - che l'unico motivo di ricorso dell'imputato è inammissibile perché volto a sollevare censure in fatto non consentite in questa sede di legittimità; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27/