Criminal appeal dismissed as inadmissible for being specific and requesting merits review outside judicial authority.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Vettori Alessandro inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant challenged the appellate court's finding of physical violence and lack of profit motive, but the court noted these points were not contested in the lower appeal. Consequently, the appeal was rejected because it sought a merits review on specific facts reserved for the trial judge.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 5 c.p.p.; Art. 360, n. 6 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it is specific and requests the court to evaluate merits issues excluded from its examination by law.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VETTORI ALESSANDRO nato a BOLOGNA il 05/09/1964 avverso la sentenza del 16/09/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di appello di Bologna, con sentenza emessa in data 16/09/2022, in parziale riforma della sentenza resa dal Tribunale di Bologna in data 21/01/2021, ha confermato la condanna nei confronti di Vettori Alessandro in relazione ali reati di rapina, lesioni personali ed altro; Considerato che i motivi di ricorso, che contestano l'affermazione di responsabilità non tengono conto che la sentenza ha spiegato che nei confronti della persona offesa era stata posta in essere una azione di violenza fisica alla persona, così da ricondurre il fatto all'ipotesi contestata, che prevede anche la mancanza di scopo di lucro dell'agente, circostanza sulla quale, peraltro, non era stata sollecitata alcuna critica con l'atto di appello, sicché il motivo di ricorso risulta aspecifico e pretende valutazioni di merito sottratte al giudice deputato dall'ordinamento al loro esame; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 18/04/2023 Il Consigl