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Ordinanza — n. 34029/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to manifestly unfounded legal qualification error in a private prosecution case.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34029/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Ennouhi Otmane inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant challenged the lower court's legal qualification of the most serious charge, arguing it should have been reclassified under a lighter provision. The court rejected this claim as manifestly unfounded because the original sentencing was consistent with the indictment and the specific statutory requirements for challenging legal qualification in private prosecutions.

Regesto Legislator

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Art. 444 cod. proc. pen.; Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.: In private prosecution cases, a cassation appeal based on erroneous legal qualification is admissible only for manifest error, which requires the qualification to be immediately obvious and eccentric to the indictment's content.

Parole chiave

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private prosecution appeal manifest error standard legal qualification error inadmissibility ruling continuation of crimes sanzioni penali commisurazione della pena per traffico di stupefacenti remissione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 444 cod. proc. pen.
Il Tribunale di Savona, con sentenza del 13/12/2022, ha applicato nei confronti di OTMANE ENNOUHI la pena concordata tra le parti ex art. 444 cod. proc. pen., commisurata in anni uno di reclusione ed euro 300,00 di multa in relazione ai delitti di cui agli artt.
Art. 81 cod. pen.
Art. 73 comma 5 DPR n. 300/1990
Art. 648 secondo comma cod. pen.
300/1990 (capi A e B dell'imputazione) e art. 648 secondo comma cod.
Art. 712 cod. pen.
Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
pen., è manifestamente infondato aal stregua del capo di imputazione e del contenuto della sentenza, In tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod.
art. 444 cod. proc. pen
Il Tribunale di Savona, con sentenza del 13/12/2022, ha applicato nei confronti di OTMANE ENNOUHI la pena concordata tra le parti ex art. 444 cod. proc. pen., commisurata in anni uno di reclusione ed euro 300,00 di multa in relazione ai delitti di cui agli artt.
artt. 81 cod. pen
pen., commisurata in anni uno di reclusione ed euro 300,00 di multa in relazione ai delitti di cui agli artt. 81 cod. pen., 73 comma 5, DPR n.
art. 712 cod. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 14377 del 31/03/2021, Paolino
Sez. 3, n. 34902 del 24/06/2015, Brughitta
Conformi:Sez. 3, n. 34902 del 24/06/2015, Brughitta, Rv.
Sez. 6, n. 15009 del 27/11/2012, Bisignani
264153; Sez. 6, n. 15009 del 27/11/2012, Bisignani, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ENNOUHI OTMANE CUI: 06FAHA8 nato il 08/11/1994 avverso la sentenza del 13/12/2022 del TRIBUNALE di SAVONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il Tribunale di Savona, con sentenza del 13/12/2022, ha applicato nei confronti di OTMANE ENNOUHI la pena concordata tra le parti ex art. 444 cod. proc. pen., commisurata in anni uno di reclusione ed euro 300,00 di multa in relazione ai delitti di cui agli artt. 81 cod. pen., 73 comma 5, DPR n. 300/1990 (capi A e B dell'imputazione) e art. 648 secondo comma cod. pen. (capo C dell'imputazione), determinata previa unificazione dei reati sotto il vincolo della continuazione, oltre la diminuente per la scelta del rito; considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta l'erronea qualificazione giuridica del fatto più grave di cui al capo C) dell'imputazione e la mancata riqualificazione dello stesso nella più lieve ipotesi di quell'art. 712 cod. pen., è manifestamente infondato aal stregua del capo di imputazione e del contenuto della sentenza, In tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., l'erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione (da ultimo, Sez. 2, n. 14377 del 31/03/2021, Paolino, Rv. 281116.

Conformi:Sez. 3, n. 34902 del 24/06/2015, Brughitta, Rv. 264153; Sez. 6, n. 15009 del 27/11/2012, Bisignani, Rv. 254865); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 18/04/2023 Il Co