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Ordinanza — n. 34024/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for lack of specific grounds regarding Article 129 of the Code of Criminal Procedure.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34024/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant failed to specify the exact grounds for challenging the lower court's decision under Article 129 of the Code of Criminal Procedure. The appellant, Roberto Federico Bottagisio, argued generally about a lack of motivation without identifying specific factual or legal points requiring review. The court ruled that without clear, specific allegations, the appellate judge cannot exercise its supervisory role, rendering the appeal procedurally defective.

Regesto Legislator

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Art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.; The appeal is inadmissible for lack of specific grounds when the appellant fails to explicitly state and argue the specific factual or legal criticisms against the lower court's reasoning.

Parole chiave

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lack of specific grounds Article 129 Code of Criminal Procedure inadmissible appeal procedural defect supervisory role of Cassation motivi di cassazione motivazione inadeguata delle censure costituzionali riesame dell'entità pena

Disposizioni normative citate

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Art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
art. 129 cod. proc. pen
Considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta genericamente la mancanza di motivazione in relazione all'art. 129 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, Galtelli
Sez. 6, n. 17372 del 08/04/2021, Cipolletta
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BOTTAGISIO ROBERTO FEDERICO nato a MILANO il 03/09/1981 avverso la sentenza del 11/10/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Milano, con sentenza emessa in data 11/10/2022, in parziale riforma della sentenza resa dal GIP del Tribunale di Milano in data 21/09/2021, concesse le circostanze attenuanti generiche, ha rideterminato la pena nei confronti di ROBERTO FEDERICO BOTTAGISIO in relazione al reato di cui agli artt. 110 e 642 comma secondo cod. pen. Considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta genericamente la mancanza di motivazione in relazione all'art. 129 cod. proc. pen., è inammissibile poiché non sorretto da alcuna concreta specificità e pertinenza censoria, non indicando chiaramente i capi o i punti ai quali si riferisce il ricorso; ritenuto che tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi: il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze; valutato che il ricorso è inammissibile perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata ampia e logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; tenuto conto del principio stabilito da questa Corte, secondo cui il ricorso è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata (Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016, Galtelli, Rv. 268822 - 01) e che il requisito della specificità dei motivi implica l'onere di indicare, in modo chiaro e preciso, gli elementi fondanti le censure addotte, al fine di consentire al giudice di legittimità di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato (Sez. 6, n. 17372 del 08/04/2021, Cipolletta, Rv. 281112 - 01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 18/04/