Cassation appeal dismissed for lack of specific grounds regarding sentencing determination under criminal procedure code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeals by Gugliandolo and Viola inadmissible due to a lack of specific grounds regarding the sentencing determination. The appellants challenged the appellate court's confirmation of convictions under Articles 110 of the Penal Code and Article 73, paragraph 6, of DPR n. 309/1990, but failed to specify the exact points of law violated. The court ruled that without clear identification of the factual or legal elements underlying the grievances, the appeal cannot exercise the required judicial review.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.; The appeal is inadmissible for lack of specific grounds when the critical arguments regarding the facts or law are not explicitly stated and argued, preventing the court of legality from identifying the grievances.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: GUGLIANDOLO GIUSEPPE nato a MESSINA il 03/12/1983 VIOLA PIETRO nato a MESSINA il 28/05/1977 avverso la sentenza del 14/07/2022 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di appello di Reggio Calabria, con sentenza emessa in data 14/07/2022, giudicando in sede di annullamento con rinvio disposto dalla Suprema Corte di Cassazione con sentenza del 12/10/2021, in riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Messina in data 12/04/2019, ha confermato la condanna nei confronti di GIUSEPPE GUGLIANDOLO e PIETRO VIOLA in relazione al reato di cui agli artt. 110 cod. pen. e 73, comma sesto, DPR n. 309 del 1990. Considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui entrambi i ricorrenti contestano genericamente la violazione di legge e la contraddittorietà della motivazione in punto di determinazione della pena, è inammissibile poiché non sorretto da alcuna concreta specificità e pertinenza censoria, non indicando chiaramente i capi o i punti ai quali si riferisce il ricorso; ritenuto che tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi: il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze; valutato che il ricorso è inammissibile perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata ampia e logicamente corretta (si vedano, in particolare, pagg. 5 e ss. della sentenza impugnata) non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; tenuto conto del principio stabilito da questa Corte, secondo cui il ricorso è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata (Sez.
U, n. 8825 del 27/10/2016, Galtelli, Rv. 268822 - 01) e che il requisito della specificità dei motivi implica l'onere di indicare, in modo chiaro e preciso, gli elementi fondanti le censure addotte, al fine di consentire al giudice di legittimità di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato (Sez. 6, n. 17372 del 08/04/2021, Cipolletta, Rv. 281112 - 01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dìchiarato inammissibile con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma dì euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 18